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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA
Le conclusioni dell’Avvocato generale Bot, presentate il 18 luglio 2017,
non erano favorevoli alla tesi della Corte Costituzionale italiana e non sono
state accompagnate da un comunicato stampa che le illustrasse.
Esse erano articolate nel senso di rispondere alle questioni pregiudiziali
sollevate dalla Corte costituzionale (Italia) nel seguente modo:
1)l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE deve essere interpretato nel senso
che esso impone al giudice nazionale, che agisce quale giudice di diritto comune
dell’Unione, di disapplicare il termine di prescrizione assoluto risultante dal
combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161, secon-
do comma, del codice penale nell’ipotesi in cui siffatta normativa impedisca di
infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frode grave che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode
grave che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini
di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli inte-
ressi finanziari dell’Unione;
2)la nozione di interruzione della prescrizione dev’essere considerata una
nozione autonoma del diritto dell’Unione e dev’essere definita nel senso che
ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce
la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa
quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il ter-
mine di prescrizione già decorso viene cancellato;
3)l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità giudiziarie
italiane disapplichino, nell’ambito dei procedimenti in corso, il combinato
disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161, secondo comma,
del codice penale conformemente all’obbligo stabilito dalla Corte di giustizia
nella sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555);
4)l’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali non consente all’autorità
giudiziaria di uno Stato membro di opporsi all’esecuzione dell’obbligo stabilito
dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C-
105/14, EU:C:2015:555) con la motivazione che tale obbligo non rispetterebbe
il livello di tutela più elevato dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione
di tale Stato;
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