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OSSERVATORIODIDIRITTOINTERNAZIONALEEDIRITTODELL’UNIONEEUROPEA



                    Le conclusioni dell’Avvocato generale Bot, presentate il 18 luglio 2017,
               non erano favorevoli alla tesi della Corte Costituzionale italiana e non sono
               state accompagnate da un comunicato stampa che le illustrasse.
                    Esse erano articolate nel senso di rispondere alle questioni pregiudiziali
               sollevate dalla Corte costituzionale (Italia) nel seguente modo:
                    1)l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE deve essere interpretato nel senso
               che esso impone al giudice nazionale, che agisce quale giudice di diritto comune
               dell’Unione,  di  disapplicare  il  termine  di  prescrizione  assoluto  risultante  dal
               combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161, secon-
               do comma, del codice penale nell’ipotesi in cui siffatta normativa impedisca di
               infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frode grave che ledono gli
               interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode
               grave che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini
               di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli inte-
               ressi finanziari dell’Unione;
                    2)la nozione di interruzione della prescrizione dev’essere considerata una
               nozione autonoma del diritto dell’Unione e dev’essere definita nel senso che
               ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce
               la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa
               quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il ter-
               mine di prescrizione già decorso viene cancellato;
                    3)l’articolo  49  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea
               deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità giudiziarie
               italiane  disapplichino,  nell’ambito  dei  procedimenti  in  corso,  il  combinato
               disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161, secondo comma,
               del codice penale conformemente all’obbligo stabilito dalla Corte di giustizia
               nella sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555);
                    4)l’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali non consente all’autorità
               giudiziaria di uno Stato membro di opporsi all’esecuzione dell’obbligo stabilito
               dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C-
               105/14, EU:C:2015:555) con la motivazione che tale obbligo non rispetterebbe
               il livello di tutela più elevato dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione
               di tale Stato;

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