Page 143 - Rassegna 2017-4_4
P. 143

OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
                             NELLA CAUSA C-42/17 COSIDDETTA “TARICCO 2”


                  5)l’articolo 4, paragrafo 2, TUE non consente all’autorità giudiziaria di
             uno Stato membro di opporsi all’esecuzione dell’obbligo stabilito dalla Corte di
             giustizia  nella  sentenza  dell’8  settembre  2015,  Taricco  e  a.  (C-105/14,
             EU:C:2015:555) con la motivazione che l’applicazione immediata a un procedi-
             mento in corso di un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dalla
             legge in vigore al momento della commissione del reato sarebbe tale da com-
             promettere l’identità nazionale di tale Stato.




             4. La sentenza della Corte di Giustizia.


                  La Corte di Giustizia, con la sentenza depositata il 5 dicembre 2017, chia-
             risce, dunque, che l’obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione euro-
             pea, da realizzarsi se del caso anche disapplicando le norme del codice penale
             italiano come stabilito nella precedente sentenza Taricco del 2015 - deve essere
             conciliato con il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene presente
             nell’ordinamento giuridico italiano.
                  Di conseguenza, i giudici italiani, in procedimenti penali riguardanti frodi
             gravi in materia di IVA non sono tenuti a disapplicare le norme nazionali sulla
             prescrizione se ciò contrasta con il suddetto principio. Muovendosi lungo diret-
             trici  più  concilianti  rispetto  alle  conclusioni  nette  rese  nel  luglio  scorso
             dall’Avvocato generale Bot, la Corte ha rilevato che l’articolo 325 TFUE pone
             a carico degli Stati membri degli obblighi di risultato che non sono accompa-
             gnati da alcuna condizione quanto alla loro attuazione. Spetta, pertanto, al legi-
             slatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentano di ottempe-
             rare agli obblighi derivanti da tale norma e ai giudici nazionali competenti dare
             piena efficacia agli obblighi che ne derivano.
                  La Corte ha, inoltre, rilevato come la prescrizione rientri nel diritto sostan-
             ziale del nostro ordinamento giuridico, restando dunque soggetta al principio di
             legalità dei reati e delle pene.
                  In tale contesto, l’obbligo di garantire un’efficace riscossione delle risorse
             dell’Unione  derivante  dall’articolo  325  TFUE  non  può  contrastare  con  tale
             principio di legalità.

                                                                                     141
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148