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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
la portata di tale norma va soppesata in relazione alle modifiche che sono state
introdotte in materia di utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria (ai sensi
dell’art. 729 c.p.p.). Infatti, mentre ai sensi dell’art. 729, comma 1-bis (abrogato)
tale inutilizzabilità scattava in caso in cui lo Stato estero desse esecuzione alla
rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità richiedente, oggi
con l’attuale formulazione gli atti compiuti sono inutilizzabili nei soli casi in cui
l’utilizzabilità è prevista da disposizioni di legge.
Completamente nuova è la disciplina di cui all’art. 729-bis c.p.p., che stabi-
lisce il principio della possibilità di acquisire al fascicolo del p.m. gli atti e le
informazioni spontaneamente trasmessi dall’autorità di altro Stato. Essa è da
porsi in relazione alla possibilità della trasmissione spontanea di informazioni
prevista da molte Convenzioni internazionali e per l’UE dell’art. 7 della
Convenzione MAP del 2000.
Ancora, con contenuto simmetrico alla possibilità di trasferimento di
detenuto all’estero per fini di prova, è stata disciplinata sul piano interno, la pos-
sibilità prevista da convenzioni internazionali e dallo stesso ordine di indagine
europeo, del trasferimento in Italia di persona detenuta (art. 729-ter c.p.p.)
È altresì innovativa la normativa che riguarda specifici ambiti rogatoriali,
come la richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione
audiovisiva (art. 729-quater).
Infine, per questa parte del libro XI, si segnala l’inserimento della specifica
previsione sulle squadre investigative comuni (art. 729-quinquies), con la neces-
sità che della loro costituzione si dia comunicazione al Ministro della Giustizia.
Infine, del tutto inedita è la previsione di un titolo IV-bis c.p.p. dedicato
alla materia del trasferimento dei procedimenti penali. In tal modo si completa,
sul piano interno, la normativa convenzionale ovvero dell’Unione che regola le
situazioni che possono generare il trasferimento dei procedimenti penali (inclu-
se le disposizioni di cui alla Decisione 948 del 2008 sulla prevenzione dei con-
flitti di giurisdizione).
I punti salienti della nuova disciplina sono:
- la possibilità di trasferire il procedimento penale in favore dell’autorità
giudiziaria straniera o di ricevere lo stesso da una autorità straniera(art. 746-bis
e ter);
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