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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
In materia di rogatorie all’estero vanno segnalate:
- l’espressa previsione di un termine per l’inoltro (trenta giorni dalla rice-
zione) in capo al Ministro della Giustizia che riceve la rogatoria e che provvede
all’inoltro all’autorità estera (art. 727 riformulato). Nel sistema preesistente il
termine era legato direttamente alla possibilità di rifiuto dell’inoltro e tale inol-
tro doveva avvenire per via diplomatica (vecchio art. 727, comma primo e
secondo);
- la differenziazione delle ragioni per il non inoltro, più penetranti per le
rogatorie dirette a Paesi diversi dall’UE (per i quali il Ministro può considerare
ragioni attinenti alla sovranità, la sicurezza o gli altri interessi essenziali dello
Stato), mentre nel rapporto con Paesi membri da tener presente quanto previ-
sto da Convenzioni e dagli atti indicati (art. 727, comma secondo);
- l’espressa menzione della possibilità di una trasmissione diretta all’auto-
rità straniera quando è previsto da accordi internazionali (come è noto tale è la
regola per i paesi aderenti alla Convenzione MAP del 2000), inviando copia
senza ritardo al Ministero della Giustizia (art. 727, comma quinto);
- la possibilità di una trasmissione diretta potrebbe essere prevista da
accordi internazionali anche con Stati diversi da quelli dell’Unione europea. In
questo caso - la cui disciplina pure è innovativa- che pure l’autorità giudiziaria
provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione di copia
del stessa da parte del Ministro della Giustizia che può esercitare il potere di
veto (art. 727, comma 7).
Resta identica la possibilità per l’autorità giudiziaria italiana della trasmis-
sione all’agente diplomatico quando non sia stata inoltrata dal Ministro entro
trenta giorni dalla ricezione (727, comma quarto) così come è confermata la
possibilità di invio diretto, tramite agente diplomatico nei casi urgenti, dopo che
copia è stata ricevuta dal Ministro della Giustizia che può esercitare in trenta
giorni il potere di veto.
Rimane ferma, inoltre, la necessità di indicare all’autorità dello Stato estero
le modalità e le forme da tener presente nella fase di esecuzione ai fini della uti-
lizzazione processuale, quando a norma di accordi internazionali la richiesta
può essere eseguita secondo quanto previsto dall’ordinamento dello Stato (art.
727, comma 9 che corrisponde nel contenuto all’art. 727 comma 5-bis). Tuttavia
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