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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    In materia di rogatorie all’estero vanno segnalate:
                    - l’espressa previsione di un termine per l’inoltro (trenta giorni dalla rice-
               zione) in capo al Ministro della Giustizia che riceve la rogatoria e che provvede
               all’inoltro all’autorità estera (art. 727 riformulato). Nel sistema preesistente il
               termine era legato direttamente alla possibilità di rifiuto dell’inoltro e tale inol-
               tro  doveva  avvenire  per  via  diplomatica  (vecchio  art.  727,  comma  primo  e
               secondo);
                    - la differenziazione delle ragioni per il non inoltro, più penetranti per le
               rogatorie dirette a Paesi diversi dall’UE (per i quali il Ministro può considerare
               ragioni attinenti alla sovranità, la sicurezza o gli altri interessi essenziali dello
               Stato), mentre nel rapporto con Paesi membri da tener presente quanto previ-
               sto da Convenzioni e dagli atti indicati (art. 727, comma secondo);
                    - l’espressa menzione della possibilità di una trasmissione diretta all’auto-
               rità straniera quando è previsto da accordi internazionali (come è noto tale è la
               regola per i paesi aderenti alla Convenzione MAP del 2000), inviando copia
               senza ritardo al Ministero della Giustizia (art. 727, comma quinto);
                    -  la  possibilità  di  una  trasmissione  diretta  potrebbe  essere  prevista  da
               accordi internazionali anche con Stati diversi da quelli dell’Unione europea. In
               questo caso - la cui disciplina pure è innovativa- che pure l’autorità giudiziaria
               provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione di copia
               del stessa da parte del Ministro della Giustizia che può esercitare il potere di
               veto (art. 727, comma 7).
                    Resta identica la possibilità per l’autorità giudiziaria italiana della trasmis-
               sione all’agente diplomatico quando non sia stata inoltrata dal Ministro entro
               trenta giorni dalla ricezione (727, comma quarto) così come è confermata la
               possibilità di invio diretto, tramite agente diplomatico nei casi urgenti, dopo che
               copia è stata ricevuta dal Ministro della Giustizia che può esercitare in trenta
               giorni il potere di veto.
                    Rimane ferma, inoltre, la necessità di indicare all’autorità dello Stato estero
               le modalità e le forme da tener presente nella fase di esecuzione ai fini della uti-
               lizzazione processuale, quando a norma di accordi internazionali la richiesta
               può essere eseguita secondo quanto previsto dall’ordinamento dello Stato (art.
               727, comma 9 che corrisponde nel contenuto all’art. 727 comma 5-bis). Tuttavia

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