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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- altre novità importanti della fase esecutiva riguardano la possibilità di una
rogatoria interna (ex art. 370, comma terzo) per il compimento degli atti nel-
l’ambito del distretto, la possibilità direttamente in capo alla autorità giudiziaria
di poter autorizzare la presenza dell’autorità straniera al compimento dell’atto
(salvo ad informare il Ministero quando si tratta di autorità di paesi diversi da
UE), e il cosiddetto potere proattivo che si applica in capo al Procuratore del-
l’esecuzione che deve informare senza ritardo l’autorità richiedente quando rile-
va l’opportunità del compimento di atti ulteriori rispetto a quelli richiesti (art.
725 u.c).
c. Le rogatorie da parte delle autorità amministrative
Viene sostituita la previsione dell’art. 726-ter nel caso di rogatoria formu-
lata da una autorità amministrativa straniera (in questo caso non viene distret-
tualizzata l’esecuzione, ma viene sottratta la competenza preesistente in capo al
giudice).
d. Il trasferimento all’estero di persone detenute
Completamente nuove sono le previsioni inserite all’art. 726-quater sulla
possibilità di trasferimento temporaneo all’estero di persone detenute, ai fini di
indagine e nei casi previsti dagli accordi internazionali, trasferimento sempre
basato sul fatto che la persona in questione vi consenta e che il trasferimento
non prolunghi la sua detenzione.
e. Le rogatorie aventi ad oggetto specifiche attività
Parimenti sono nuove le previsioni specifiche sulla audizione mediante
videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva e mediante teleconferenza
(quest’ultima per soggetti diversi dall’imputato), art. 726-quinquies e 726-sexies. Il
complesso di tali ultime previsioni è stato introdotto per adeguare la disciplina
interna a specifici ambiti ed oggetti che possono assumere le rogatorie (trasfe-
rimento temporaneo di persone, videoconferenza, teleconferenza).
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