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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
b. La disciplina delle rogatorie dall’estero
Le principali novità riguardano:
- la terminologia: il legislatore della novella sostituisce quasi sempre
l’espressione domanda o richiesta di assistenza giudiziaria a quella di rogatoria
contenuta nella precedente formulazione;
- la fissazione di un termine in capo al Ministro (trenta giorni) per la loro
trasmissione alla autorità competente (art. 723);
- la previsione, quanto alle cause di rifiuto (o meglio di non esecuzione)
della distinzione tra rogatorie formulate da paesi dell’Unione europea, per le
quali i limiti sono previsti dalle specifiche convenzioni regolanti i relativi rap-
porti, dai paesi diversi, ove tale potere può essere esercitato anche quando l’ese-
cuzione della rogatoria comprometta la sovranità, la sicurezza o gli altri interessi
essenziali dello Stati (art. 723, comma 2 e 3). È comune il limite costituito dal
fatto che la rogatoria non potrà avere ad oggetto atti contrari alla legge ovvero
ai principi fondamenti dell’ordinamento giuridico o abbia portata discriminate;
- le modalità di ricezione: la possibilità di una trasmissione diretta da parte
dell’autorità giudiziaria straniera (quando previsto da accordo internazionale),
in questo caso trasmettendone copia al Ministero della Giustizia (art. 723
c.p.p.);
- per la fase esecutiva, la maggiore novità consiste nella distrettualizzazio-
ne della competenza ad eseguirle, sicché le richieste di acquisizione probatoria
e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse in capo al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove deve com-
piersi l’attività (art. 724 sul procedimento di esecuzione). Questi se la rogatoria
ha ad oggetto attività che richiedono l’intervento del giudice presenta senza
ritardo le proprie richieste (art. 724, comma secondo). Vi è poi contemplata la
possibilità di intervento della Corte di Cassazione quando è necessario l’inter-
vento del giudice e sia sorto contrasto con il Procuratore della Repubblica.
Quando la rogatoria ha ad oggetto atti che devono essere compiuti in più
distretti, provvede il procuratore del luogo nel quale va compiuto il maggior
numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve com-
piersi l’atto di maggior importanza (art. 724, comma quarto);
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