Page 130 - Rassegna 2017-4_4
P. 130

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               b.  La disciplina delle rogatorie dall’estero


                    Le principali novità riguardano:
                    -  la  terminologia:  il  legislatore  della  novella  sostituisce  quasi  sempre
               l’espressione domanda o richiesta di assistenza giudiziaria a quella di rogatoria
               contenuta nella precedente formulazione;
                    - la fissazione di un termine in capo al Ministro (trenta giorni) per la loro
               trasmissione alla autorità competente (art. 723);
                    - la previsione, quanto alle cause di rifiuto (o meglio di non esecuzione)
               della distinzione tra rogatorie formulate da paesi dell’Unione europea, per le
               quali i limiti sono previsti dalle specifiche convenzioni regolanti i relativi rap-
               porti, dai paesi diversi, ove tale potere può essere esercitato anche quando l’ese-
               cuzione della rogatoria comprometta la sovranità, la sicurezza o gli altri interessi
               essenziali dello Stati (art. 723, comma 2 e 3). È comune il limite costituito dal
               fatto che la rogatoria non potrà avere ad oggetto atti contrari alla legge ovvero
               ai principi fondamenti dell’ordinamento giuridico o abbia portata discriminate;
                    - le modalità di ricezione: la possibilità di una trasmissione diretta da parte
               dell’autorità giudiziaria straniera (quando previsto da accordo internazionale),
               in  questo  caso  trasmettendone  copia  al  Ministero  della  Giustizia  (art.  723
               c.p.p.);
                    - per la fase esecutiva, la maggiore novità consiste nella distrettualizzazio-
               ne della competenza ad eseguirle, sicché le richieste di acquisizione probatoria
               e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse in capo al procuratore
               della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove deve com-
               piersi l’attività (art. 724 sul procedimento di esecuzione). Questi se la rogatoria
               ha ad oggetto attività che richiedono l’intervento del giudice presenta senza
               ritardo le proprie richieste (art. 724, comma secondo). Vi è poi contemplata la
               possibilità di intervento della Corte di Cassazione quando è necessario l’inter-
               vento  del  giudice  e  sia  sorto  contrasto  con  il  Procuratore  della  Repubblica.
               Quando  la  rogatoria  ha  ad  oggetto  atti  che  devono  essere  compiuti  in  più
               distretti, provvede il procuratore del luogo nel quale va compiuto il maggior
               numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve com-
               piersi l’atto di maggior importanza (art. 724, comma quarto);

               128
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135