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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
13. La riforma del libro XI del codice di procedura penale
Con il decreto legislativo n. 149 del 2017 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017) è stata completamente rivista la disciplina
di cui al libro XI del codice di procedura penale dedicato ai rapporti con le
autorità giurisdizionali straniere, in attuazione della legge delega n. 149 del 21
luglio 2016. Si tratta di cambiamenti rilevanti, ispirati dall’esigenza di adeguare
il quadro di riferimento normativo interno in materia di cooperazione giudizia-
ria a tutte le importanti novità normative introdotte per la puntuale attuazione
di specifici atti di diritto comunitario. In tal modo, con le nuove norme, si pre-
vedono più efficaci forme di cooperazione senza cedere in materia di tutela dei
diritti fondamentali, si mira a velocizzare le procedure e ad adeguare l’apparato
normativo ai mutamenti della criminalità. Di seguito si analizzeranno in estrema
sintesi i punti più importanti della riforma, che va ben oltre un mero restyling
della normativa preesistente:
- l’art. 696 (riformulato): al primo comma è espressa rilevanza ai rapporti
di cooperazione con gli Stati membri dell’Unione europea, regolati dai trattati
UE e dagli atti normativi adottati in attuazione degli stessi, norme chiaramente
indicata come prevalenti rispetto alle norme del codice; al comma secondo è
stato eliminato il riferimento alla Convenzione del 1959 del Consiglio
d’Europa, mentre vi è un generico riferimento alle norme contenute in
Convenzioni internazionali; al quarto comma si dà espresso rilievo alla condi-
zione di reciprocità cui il Ministro può subordinare l’esecuzione di domande di
cooperazione giudiziaria;
- gli artt. 696-bis, ter, quater, quinquies septies, octies, novies, decies che compon-
gono il titolo I BIS sono completamente nuovi e consacrano il principio del
mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimento delle autorità giudi-
ziarie tra gli Stati membri UE, norme che valgono nella misura in cui non vi
sono già specifiche disposizioni regolanti la materia. I principi geniali sono: tra-
smissione diretta, informativa al Ministero della Giustizia, limiti al sindacato sul
merito dei provvedimenti tempestività ed efficacia nella fase esecutiva, limita-
zioni delle impugnazioni, necessità del rispetto dei diritti fondamentali e dei
terzi di buona fede.
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