Page 128 - Rassegna 2017-4_4
P. 128

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               13. La riforma del libro XI del codice di procedura penale


                    Con  il  decreto  legislativo  n.  149  del  2017  (pubblicato  sulla  Gazzetta
               Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017) è stata completamente rivista la disciplina
               di cui al libro XI del codice di procedura penale dedicato ai rapporti con le
               autorità giurisdizionali straniere, in attuazione della legge delega n. 149 del 21
               luglio 2016. Si tratta di cambiamenti rilevanti, ispirati dall’esigenza di adeguare
               il quadro di riferimento normativo interno in materia di cooperazione giudizia-
               ria a tutte le importanti novità normative introdotte per la puntuale attuazione
               di specifici atti di diritto comunitario. In tal modo, con le nuove norme, si pre-
               vedono più efficaci forme di cooperazione senza cedere in materia di tutela dei
               diritti fondamentali, si mira a velocizzare le procedure e ad adeguare l’apparato
               normativo ai mutamenti della criminalità. Di seguito si analizzeranno in estrema
               sintesi i punti più importanti della riforma, che va ben oltre un mero restyling
               della normativa preesistente:
                    - l’art. 696 (riformulato): al primo comma è espressa rilevanza ai rapporti
               di cooperazione con gli Stati membri dell’Unione europea, regolati dai trattati
               UE e dagli atti normativi adottati in attuazione degli stessi, norme chiaramente
               indicata come prevalenti rispetto alle norme del codice; al comma secondo è
               stato  eliminato  il  riferimento  alla  Convenzione  del  1959  del  Consiglio
               d’Europa,  mentre  vi  è  un  generico  riferimento  alle  norme  contenute  in
               Convenzioni internazionali; al quarto comma si dà espresso rilievo alla condi-
               zione di reciprocità cui il Ministro può subordinare l’esecuzione di domande di
               cooperazione giudiziaria;
                    - gli artt. 696-bis, ter, quater, quinquies septies, octies, novies, decies che compon-
               gono il titolo I BIS sono completamente nuovi e consacrano il principio del
               mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimento delle autorità giudi-
               ziarie tra gli Stati membri UE, norme che valgono nella misura in cui non vi
               sono già specifiche disposizioni regolanti la materia. I principi geniali sono: tra-
               smissione diretta, informativa al Ministero della Giustizia, limiti al sindacato sul
               merito dei provvedimenti tempestività ed efficacia nella fase esecutiva, limita-
               zioni delle impugnazioni, necessità del rispetto dei diritti fondamentali e dei
               terzi di buona fede.

               126
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133