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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
2, ad indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-
quinquies,e 407, comma 2, lettera a),del codice di procedura penale, o a delitti
per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel mas-
simo a cinque anni.
Tuttavia risponde all’esigenza di allargarne la possibilità di sua costituzio-
ne la previsione di cui al comma secondo dell’art. 2, in base al quale la stessa
può essere costituita nel caso di indagini particolarmente complesse nel territo-
rio di altro Stato.
Ai fini del procedimento, la richiesta di istituzione della squadra investiga-
tiva comune è trasmessa alla autorità competente dello Stato membro o degli
Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore della
Repubblica che richiede l’istituzione della squadra investigativa comune ne dà
informazione al procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di
indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del
codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
ai fini del coordinamento investigativo.
La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune provenien-
te dall’autorità competente di altro Stato membro è trasmessa al procuratore
della Repubblica il cui ufficio è titolare di indagini che esigono un’azione coor-
dinata e concertata con quelle condotte all’estero o al procuratore della
Repubblica del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa comu-
ne devono essere compiuti. Il procuratore della Repubblica che riceve la richie-
sta di cui al comma 1, se ritiene che essa interessi altro ufficio del pubblico mini-
stero, la trasmette immediatamente, dandone avviso all’autorità straniera richie-
dente.
Il procuratore della Repubblica informa della richiesta proveniente dall’au-
torità competente di altro Stato membro il procuratore generale presso la corte
di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma
3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale
antimafia.
La qualifica e la responsabilità penale dei membri distaccati è regolata
dall’articolo 5, mentre in materia di responsabilità civile dei membri della squa-
dra investigativa si deve fare riferimento alle disposizioni dell’articolo 7.
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