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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             2, ad indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-
             quinquies,e 407, comma 2, lettera a),del codice di procedura penale, o a delitti
             per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel mas-
             simo a cinque anni.
                  Tuttavia risponde all’esigenza di allargarne la possibilità di sua costituzio-
             ne la previsione di cui al comma secondo dell’art. 2, in base al quale la stessa
             può essere costituita nel caso di indagini particolarmente complesse nel territo-
             rio di altro Stato.
                  Ai fini del procedimento, la richiesta di istituzione della squadra investiga-
             tiva comune è trasmessa alla autorità competente dello Stato membro o degli
             Stati  membri  con  cui  si  intende  istituire  una  squadra.  Il  procuratore  della
             Repubblica che richiede l’istituzione della squadra investigativa comune ne dà
             informazione al procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di
             indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del
             codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
             ai fini del coordinamento investigativo.
                  La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune provenien-
             te dall’autorità competente di altro Stato membro è trasmessa al procuratore
             della Repubblica il cui ufficio è titolare di indagini che esigono un’azione coor-
             dinata  e  concertata  con  quelle  condotte  all’estero  o  al  procuratore  della
             Repubblica del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa comu-
             ne devono essere compiuti. Il procuratore della Repubblica che riceve la richie-
             sta di cui al comma 1, se ritiene che essa interessi altro ufficio del pubblico mini-
             stero, la trasmette immediatamente, dandone avviso all’autorità straniera richie-
             dente.
                  Il procuratore della Repubblica informa della richiesta proveniente dall’au-
             torità competente di altro Stato membro il procuratore generale presso la corte
             di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma
             3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale
             antimafia.
                  La  qualifica  e  la  responsabilità  penale  dei  membri  distaccati  è  regolata
             dall’articolo 5, mentre in materia di responsabilità civile dei membri della squa-
             dra investigativa si deve fare riferimento alle disposizioni dell’articolo 7.

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