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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Cosa è cambiato per la normativa sulle intercettazioni all’estero? Quali
rapporti con la normativa sulle squadre investigative comuni? Chi riceve l’EIO
emesso da autorità straniere? Come si riconosce l’EIO? Quando si può costi-
tuire una squadra? Quali sono le maggiori problematiche applicative? Cosa è
cambiato in materia di rogatorie?
Ad analoga esigenza di chiarimento ed indirizzo generale risponde la dif-
fusa circolare in tema di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordi-
ne di indagine penale europeo adottata dal Capo Dipartimento per gli affari di
giustizia e dalla Direzione Generale della Giustizia Penale il 26 ottobre 2017.
Come si ricava dall’intestazione di tale circolare, indirizzata a tute le autorità giu-
diziarie italiane, si tratta di un vero e proprio manuale operativo, la cui consultazione
costituisce un momento ineludibile per un orientamento corretto nell’applica-
zione della nuova disciplina.
12. Le squadre investigative comuni
Le JITs (Joint Investigation Teams), esprimono una delle manifestazioni più
avanzate dei rapporti di cooperazione giudiziaria. Esse realizzano una sorta di
integrazione operativa tra autorità appartenenti a diversi ordinamenti nazionali,
senza ricorrere al tradizionale strumento delle rogatorie. Le norme sulle squa-
dre sono contenute non solo in atti normativi tipici dell’Unione europea, ma
anche in altre convenzioni internazionali, alle quali è utile far cenno per alcune
riflessioni comparative.
Di seguito il panorama delle relative fonti normative in materia di squadre
investigative comuni: in considerazione della connotazione transnazionale che
caratterizza le fattispecie incriminatici contemplate dalla Convenzione ONU
del 15 Dicembre 2000 sul crimine organizzato, ratificata dall’Italia con la L. n.
146 del 2006, l’art. 15, par. 5 della medesima regola opportunamente i rapporti
tra le diverse giurisdizioni interessate all’ampio catalogo di reati che ne costitui-
scono l’oggetto. In esso è stabilito il principio secondo cui, qualora uno o più
Stati parte stiano conducendo un’indagine, un’azione penale o un procedimento
giudiziario in relazione alla stessa condotta delittuosa, «le competenti autorità di
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