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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Questa interpretazione ben si concilia con gli obiettivi della Direttiva stes-
sa che, come accennato, mira a favorire le dinamiche di acquisizione transfron-
taliera della prova mediante un unico strumento.
Da ultimo, è stato richiamato quanto precedentemente affermato dalla
Commissione Europea in uno dei report relativi alla trasposizione della
Decisione 2008/909/GAI sul trasferimento dei soggetti condannati. In tale
occasione, la Commissione ha osservato che, ove la suddetta decisione non
fosse stata implementata da uno degli Stati membri nei termini previsti, “anche
lo Stato che avesse dato attuazione alla decisione, in caso di cooperazione con
uno Stato inadempiente, avrebbe dovuto continuare ad applicare la corrispon-
dente Convenzione del Consiglio di Europa in caso di trasferimento di detenuti
europei verso un altro Stato membro”. In altre parole, in una situazione simile
a quella analizzata, secondo la Commissione, la Convenzione precedentemente
applicata non sarebbe venuta meno sic et simpliciter in assenza dell’implementa-
zione della nuova decisione da parte degli Stati membri. Invero, gli Stati membri
avrebbero dovuto continuare ad applicare la Convenzione “sostituita”. In base
alle informazioni raccolte da EUROJUST e EJN, numerosi Stati membri (18)
hanno condiviso quest’ultimo approccio interpretativo, laddove solo un nume-
ro esiguo ha condiviso l’interpretazione che ritiene inapplicabili gli strumenti
convenzionali tradizionali a partire dalla data del 22 Maggio 2017 .
(19)
(18) - Le Autorità nazionali dei seguenti Stati membri ritengono che gli attuali strumenti di mutua
assistenza legale possano continuare ad applicarsi nei confronti degli Stati, che non abbiamo
trasposto la direttiva una volta scaduto il termine di attuazione: Belgio, Bulgaria, Repubblica
Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Polonia,
Romania, Slovacchia, Finlandia, Lituania, Svezia, Croazia.
(19) - Più in particolare, nel dare attuazione alla Direttiva OIE, alcuni Stati hanno espressamente pre-
visto il ricorso ai tradizionali strumenti convenzionali, laddove le rispettive Autorità vengano
investite di richieste di assistenza provenienti da Autorità appartenenti a Stati che non abbiano
implementato la Direttiva OIE. Diversamente, l’ordinamento francese ha introdotto una pre-
visione normativa secondo cui le richieste di mutua assistenza legale provenienti da Stati ina-
dempienti saranno considerati “un ordine investigativo europeo”. A tali conclusioni si perviene
anche alla luce del principio di interpretazione conforme (Sentenza della Corte di Giustizia,
grande sezione, del 16 giugno 2005, Causa C-105/03, Pupino) della Direttiva in questione. Alla
luce di esso, anche le autorità giudiziarie degli Stati che non avranno implementato la Direttiva
OIE nei termini previsti, avranno l’obbligo di interpretare la legislazione interna in modo con-
forme, dunque, tenendo conto anche dello scopo della stessa, che è quello di garantire la crea-
zione di uno strumento volto a facilitare la circolazione della prova in ambito UE.
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