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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Questa interpretazione ben si concilia con gli obiettivi della Direttiva stes-
               sa che, come accennato, mira a favorire le dinamiche di acquisizione transfron-
               taliera della prova mediante un unico strumento.
                    Da  ultimo,  è  stato  richiamato  quanto  precedentemente  affermato  dalla
               Commissione  Europea  in  uno  dei  report  relativi  alla  trasposizione  della
               Decisione  2008/909/GAI  sul  trasferimento  dei  soggetti  condannati.  In  tale
               occasione,  la  Commissione  ha  osservato  che,  ove  la  suddetta  decisione  non
               fosse stata implementata da uno degli Stati membri nei termini previsti, “anche
               lo Stato che avesse dato attuazione alla decisione, in caso di cooperazione con
               uno Stato inadempiente, avrebbe dovuto continuare ad applicare la corrispon-
               dente Convenzione del Consiglio di Europa in caso di trasferimento di detenuti
               europei verso un altro Stato membro”. In altre parole, in una situazione simile
               a quella analizzata, secondo la Commissione, la Convenzione precedentemente
               applicata non sarebbe venuta meno sic et simpliciter in assenza dell’implementa-
               zione della nuova decisione da parte degli Stati membri. Invero, gli Stati membri
               avrebbero dovuto continuare ad applicare la Convenzione “sostituita”. In base
               alle  informazioni  raccolte  da  EUROJUST  e  EJN,  numerosi  Stati  membri (18)
               hanno condiviso quest’ultimo approccio interpretativo, laddove solo un nume-
               ro esiguo ha condiviso l’interpretazione che ritiene inapplicabili gli strumenti
               convenzionali tradizionali a partire dalla data del 22 Maggio 2017 .
                                                                               (19)
               (18) - Le Autorità nazionali dei seguenti Stati membri ritengono che gli attuali strumenti di mutua
                    assistenza legale possano continuare ad applicarsi nei confronti degli Stati, che non abbiamo
                    trasposto la direttiva una volta scaduto il termine di attuazione: Belgio, Bulgaria, Repubblica
                    Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Polonia,
                    Romania, Slovacchia, Finlandia, Lituania, Svezia, Croazia.
               (19) - Più in particolare, nel dare attuazione alla Direttiva OIE, alcuni Stati hanno espressamente pre-
                    visto il ricorso ai tradizionali strumenti convenzionali, laddove le rispettive Autorità vengano
                    investite di richieste di assistenza provenienti da Autorità appartenenti a Stati che non abbiano
                    implementato la Direttiva OIE. Diversamente, l’ordinamento francese ha introdotto una pre-
                    visione normativa secondo cui le richieste di mutua assistenza legale provenienti da Stati ina-
                    dempienti saranno considerati “un ordine investigativo europeo”. A tali conclusioni si perviene
                    anche alla luce del principio di interpretazione conforme (Sentenza della Corte di Giustizia,
                    grande sezione, del 16 giugno 2005, Causa C-105/03, Pupino) della Direttiva in questione. Alla
                    luce di esso, anche le autorità giudiziarie degli Stati che non avranno implementato la Direttiva
                    OIE nei termini previsti, avranno l’obbligo di interpretare la legislazione interna in modo con-
                    forme, dunque, tenendo conto anche dello scopo della stessa, che è quello di garantire la crea-
                    zione di uno strumento volto a facilitare la circolazione della prova in ambito UE.

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