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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
determinare un effetto abrogante delle corrispondenti previsioni delle
Convenzioni in materia di mutua assistenza attualmente vigenti tra gli Stati
membri. Sul punto sono emerse due possibili letture.
Secondo la prima, ispirata ad un criterio meramente letterale, alla data del
22 Maggio 2017 le disposizioni della Direttiva OIE si applicheranno in luogo
di quelle contenute nelle Convenzioni indicate, e le autorità nazionali non
potrebbero più ricorrere agli strumenti tradizionali di mutua assistenza legale da
quella data.
L’entrata in vigore della Direttiva OIE comporterebbe, dunque, “l’abro-
gazione” dei precedenti strumenti in essa richiamati. In base a tale orientamen-
to, in assenza della relativa normativa di recepimento, si creerebbe un vuoto
normativo difficilmente colmabile, poiché tutti gli Stati membri, ad eccezione
di Irlanda e Danimarca, sono obbligati ad implementare la Direttiva OIE e,
quanto al regime transitorio, l’art. 35 della Direttiva OIE ha previsto l’ultratti-
vità degli strumenti di mutua assistenza legale solo per le richieste di assistenza
inoltrate entro il 22 maggio 2017. Né a diverse conclusioni si perverrebbe
secondo l’art. 34 comma 3 della Direttiva OIE, secondo cui gli Stati membri
possono, in aggiunta ad essa, concludere o continuare ad applicare accordi o
intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri (successivamente al 22
maggio 2017). Questo, infatti, può avvenire solo laddove i medesimi consenta-
no di rafforzare ulteriormente gli obiettivi della direttiva stessa, contribuendo a
semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove.
È stato pertanto sostenuto, per effetto di tale interpretazione, che l’unica via
d’uscita potrebbe essere il ricorso alla cortesia internazionale ed al principio di
reciprocità, con evidente violazione del principio di cooperazione giudiziaria tra
gli Stati membri, così come espresso e riconosciuto nel TFUE.
Al contrario, secondo un diverso orientamento, l’espressione “sostituire le
corrispondenti previsioni” andrebbe intesa diversamente. Sarebbe cioè consentita
l’applicazione dei tradizionali strumenti di mutua assistenza legale fintanto che
la Direttiva OIE non verrà implementata. Il termine “sostituzione”, usato nel
testo della Direttiva OIE, non implicherebbe automaticamente l’abrogazione
dei tradizionali strumenti di assistenza che manterranno la loro efficacia e rile-
vanza sino a quando la Direttiva OIE non sarà compiutamente trasposta.
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