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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             determinare  un  effetto  abrogante  delle  corrispondenti  previsioni  delle
             Convenzioni  in  materia  di  mutua  assistenza  attualmente  vigenti  tra  gli  Stati
             membri. Sul punto sono emerse due possibili letture.
                  Secondo la prima, ispirata ad un criterio meramente letterale, alla data del
             22 Maggio 2017 le disposizioni della Direttiva OIE si applicheranno in luogo
             di  quelle  contenute  nelle  Convenzioni  indicate,  e  le  autorità  nazionali  non
             potrebbero più ricorrere agli strumenti tradizionali di mutua assistenza legale da
             quella data.
                  L’entrata in vigore della Direttiva OIE comporterebbe, dunque, “l’abro-
             gazione” dei precedenti strumenti in essa richiamati. In base a tale orientamen-
             to, in assenza della relativa normativa di recepimento, si creerebbe un vuoto
             normativo difficilmente colmabile, poiché tutti gli Stati membri, ad eccezione
             di Irlanda e Danimarca, sono obbligati ad implementare la Direttiva OIE e,
             quanto al regime transitorio, l’art. 35 della Direttiva OIE ha previsto l’ultratti-
             vità degli strumenti di mutua assistenza legale solo per le richieste di assistenza
             inoltrate  entro  il  22  maggio  2017.  Né  a  diverse  conclusioni  si  perverrebbe
             secondo l’art. 34 comma 3 della Direttiva OIE, secondo cui gli Stati membri
             possono, in aggiunta ad essa, concludere o continuare ad applicare accordi o
             intese  bilaterali  o  multilaterali  con  altri  Stati  membri  (successivamente  al  22
             maggio 2017). Questo, infatti, può avvenire solo laddove i medesimi consenta-
             no di rafforzare ulteriormente gli obiettivi della direttiva stessa, contribuendo a
             semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove.
             È stato pertanto sostenuto, per effetto di tale interpretazione, che l’unica via
             d’uscita potrebbe essere il ricorso alla cortesia internazionale ed al principio di
             reciprocità, con evidente violazione del principio di cooperazione giudiziaria tra
             gli Stati membri, così come espresso e riconosciuto nel TFUE.
                  Al contrario, secondo un diverso orientamento, l’espressione “sostituire le
             corrispondenti previsioni” andrebbe intesa diversamente. Sarebbe cioè consentita
             l’applicazione dei tradizionali strumenti di mutua assistenza legale fintanto che
             la Direttiva OIE non verrà implementata. Il termine “sostituzione”, usato nel
             testo della Direttiva OIE, non implicherebbe automaticamente l’abrogazione
             dei tradizionali strumenti di assistenza che manterranno la loro efficacia e rile-
             vanza sino a quando la Direttiva OIE non sarà compiutamente trasposta.

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