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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               In particolare, secondo la previsione contenuta nell’art. 34, a decorrere dal 22
               maggio 2017, la Direttiva 2014/41/EU (di seguito Direttiva OIE) sostituisce le
               corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati
               membri:
                    - Convenzione  europea  di  assistenza  giudiziaria  in  materia  penale  del
               Consiglio d’Europa, del 20 aprile 1959, i relativi due protocolli aggiuntivi e gli
               accordi bilaterali conclusi a norma dell’articolo 26 di tale convenzione;
                    - Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen;
                    - Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale del 2000
               tra gli Stati membri dell’Unione europea e relativo protocollo.
                    Inoltre,  la  Decisione  quadro  2008/978  sul  mandato  europeo  di  ricerca
               della prova sarà sostituita dalla medesima Direttiva OIE, per gli Stati membri
               vincolati dalla stessa.
                    Infine, la Direttiva OIE sostituirà la Decisione quadro 2003/577/GAI per
               gli  Stati  membri  vincolati  per  quanto  riguarda  il  sequestro  probatorio  (così
               dispone l’art. 34, comma 2).
                    Un primo problema si è posto con riferimento all’ambito applicativo della
               Direttiva stessa, e segnatamente, al significato da attribuire alla locuzione “sosti-
               tuire le corrispondenti disposizioni” contenuta nel primo comma dell’art. 34.
                    Il secondo, consequenziale al primo, attiene al regime legale applicabile nel
               caso in cui uno o più Stati membri non abbiano trasposto la Direttiva alla data
               del 22 Maggio 2017. Tali questioni non appaiono meramente teoriche, atteso
               che, secondo le stime fornite sulla trasposizione della direttiva da parte degli
               Stati membri , diversi ordinamenti non hanno rispettato il termine del 22 mag-
                            (17)
               gio 2017. Alla luce delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata
               trasposizione della direttiva nei termini previsti - e in attesa di un’eventuale deci-
               sione interpretativa della Corte di Giustizia europea sul punto - Eurojust e la
               Rete Giudiziaria hanno ritenuto di proporre un loro orientamento per il possi-
               bile impatto sulla operatività dei citati organismi, tenendo in considerazione
               anche quello formulato dalle diverse Autorità nazionali consultate. Con riferi-
               mento al primo aspetto, ci si è chiesto se l’obiettivo della Direttiva sia quello di

               (17) - Alla  data  del  2  maggio  2017,  solo  la  Germania  e  la  Francia  avevano  comunicato  alla
                    Commissione Europea l’avvenuta trasposizione della Direttiva OIE.

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