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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             le informazioni necessarie all’identificazione della persona sottoposta all’inter-
             cettazione, nonché con l’indicazione della durata delle operazioni ed ogni ulte-
             riore elemento utile all’esecuzione.
                  Con l’articolo 32 dedicato ai provvedimenti provvisori la direttiva prevede
             la possibilità di richiedere l’emissione di un OEI avente ad oggetto un provve-
             dimento di sequestro finalizzato ad impedire provvisoriamente la distruzione,
             la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l’alienazione di elementi che
             possono essere usati come prove. L’esigenza di provvedere celermente e di faci-
             litare - per l’autorità di emissione - l’ufficio destinatario della richiesta ha porta-
             to a individuare l’autorità di esecuzione sulla base di un criterio geografico di
             prossimità, nel luogo cioè ove si trova la cosa da sequestrare. Così come preci-
             sato dalla direttiva, particolare attenzione è stata data ai tempi e modalità di ese-
             cuzione  del  provvedimento.  Provvedimento  che  dovrà  essere  emesso  non
             appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell’OEI. È stata
             infine  disciplinata  la  revoca  del  provvedimento  provvisorio,  che  deve  essere
             comunque essere notificata immediatamente all’autorità richiedente.




             11. I primi problemi applicativi


                  La  nuova  normativa,  sia  sovranazionale  che  nazionale,  lungi  dall’essere
             semplice ed intuitiva, già nell’immediato ha posto seri problemi di interazione
             e di raccordo con le altre normative. Qui di seguito si ritiene utile esaminare le
             prime questioni sorte anche per il loro possibile impatto sulla pratica.


             a.  Il problema dell’entrata in vigore e dei suoi rapporti con gli strumenti preesistenti


                  L’interpretazione fornita da Eurojust e dalla Rete Giudiziaria del significa-
             to  dell’art.  34  della  direttiva  2014/41/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
             Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale (OIE)
             è nel senso che l’OIE non produce un effetto abrogante dei precedenti stru-
             menti, ma di progressiva sostituzione, non appena, in ciascun ordinamento, si
             verifica l’introduzione del nuovo strumento (vedi lettera del 10 maggio 2017).

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