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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             prevista nell’ordinamento italiano o non ricorrono i presupposti che la legge
             italiana impone per il suo compimento. O, ancora, quando l’ordine di indagine
             non appare proporzionato al caso richiesto. Infine, quando per le modalità di
             esecuzione deriva l’impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul con-
             tenuto dell’indagine .
                                (20)
                  Nelle descritte situazioni si profilano ambiti di consultazione e raccordo
             (20) - In dettaglio una consultazione tra autorità emittente e autorità dell’esecuzione potrebbe veri-
                  ficarsi nei seguenti casi:
                  - Modalità di esecuzione in Italia di un EIO quando da essa deriva l’impossibilità di assicu-
                  rare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell’ordine di indagine (art. 6, comma 1);
                  - Comunicazione all’autorità emittente di cause di rifiuto o di esecuzione prima della for-
                  male decisione, ai fii della loro possibile rimozione (art. 6, comma 2);
                  - Giudizio di sproporzione tra la misura richiesta e le sue finalità, con informazione all’au-
                  torità emittente per valutare o una nuova richiesta o il ritiro (art. 6 comma 3);
                  - Possibilità  di  promuovere  la  costituzione  di  una  SIC  da  parte  del  Procuratore  della
                  Repubblica che riceve l’ordine (art. 8, comma 2);
                  - Possibilità di eseguire atti diversi da quelli indicati nell’EIO e comunque idonei al raggiungimen-
                  to del medesimo scopo quando l’EIO non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presup-
                  porti per il suo compimento. In tal caso fa fatta una previa comunicazione (art. 9 comma 1);
                  - Possibilità di accordo con l’autorità di emissione per il compimento di atti diversi quando
                  l’ordine non appare proporzionato. Necessità di un accordo (art. 9 comma 2);
                  - Ordine di indagine incompleto o informazioni manifestamente erronee (art. 10 comma 1 lett. a);
                  - Dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto del bis in idem (art. 10 comma
                  1 lett. d);
                  - Possibilità per il Procuratore della Repubblica di disporre il rinvio del riconoscimento
                  dell’ordine di indagine quando dall’esecuzione dell’ordine possa derivare un pregiudizio alle
                  indagini preliminari o ai processi in corso.
                  In relazione ai singoli atti di indagine:
                  - Accordo tra il Procuratore della Repubblica con autorità straniera sulle modalità di trasferimento
                  del detenuto e sulla durata (art. 16 comma 3 sul trasferimento temporaneo nello stato di emissione);
                  - Analoga ipotesi per il caso inverso (art. 17 comma 1);
                  - Mancata indicazione dei motivi a supporto di un EIO avente ad oggetto informazioni
                  bancarie, specie quando si tratta di acquisizione di flussi informatici o telematici. Obbligo di
                  consultazione con l’autorità emittente (art. 20 comma 3);
                  - Richiesta di operazioni sotto copertura in grado di generare la costituzione di una SIC (art.
                  21 comma 3);
                  - Ritardato arresto o ritardato sequestro(art. 22);
                  - Consultazione con l’autorità di emissione sulle modalità di ricezione del contenuto delle
                  intercettazioni  (esecuzione  alternativa  o  con  la  trasmissione  immediata  dei  flussi  ovvero
                  intercettazione e successiva trasmissione) (art. 23).
                  Revoca sequestro probatorio, con informazione all’autorità di emissione che può fare o non
                  può fare.

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