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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
prevista nell’ordinamento italiano o non ricorrono i presupposti che la legge
italiana impone per il suo compimento. O, ancora, quando l’ordine di indagine
non appare proporzionato al caso richiesto. Infine, quando per le modalità di
esecuzione deriva l’impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul con-
tenuto dell’indagine .
(20)
Nelle descritte situazioni si profilano ambiti di consultazione e raccordo
(20) - In dettaglio una consultazione tra autorità emittente e autorità dell’esecuzione potrebbe veri-
ficarsi nei seguenti casi:
- Modalità di esecuzione in Italia di un EIO quando da essa deriva l’impossibilità di assicu-
rare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell’ordine di indagine (art. 6, comma 1);
- Comunicazione all’autorità emittente di cause di rifiuto o di esecuzione prima della for-
male decisione, ai fii della loro possibile rimozione (art. 6, comma 2);
- Giudizio di sproporzione tra la misura richiesta e le sue finalità, con informazione all’au-
torità emittente per valutare o una nuova richiesta o il ritiro (art. 6 comma 3);
- Possibilità di promuovere la costituzione di una SIC da parte del Procuratore della
Repubblica che riceve l’ordine (art. 8, comma 2);
- Possibilità di eseguire atti diversi da quelli indicati nell’EIO e comunque idonei al raggiungimen-
to del medesimo scopo quando l’EIO non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presup-
porti per il suo compimento. In tal caso fa fatta una previa comunicazione (art. 9 comma 1);
- Possibilità di accordo con l’autorità di emissione per il compimento di atti diversi quando
l’ordine non appare proporzionato. Necessità di un accordo (art. 9 comma 2);
- Ordine di indagine incompleto o informazioni manifestamente erronee (art. 10 comma 1 lett. a);
- Dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto del bis in idem (art. 10 comma
1 lett. d);
- Possibilità per il Procuratore della Repubblica di disporre il rinvio del riconoscimento
dell’ordine di indagine quando dall’esecuzione dell’ordine possa derivare un pregiudizio alle
indagini preliminari o ai processi in corso.
In relazione ai singoli atti di indagine:
- Accordo tra il Procuratore della Repubblica con autorità straniera sulle modalità di trasferimento
del detenuto e sulla durata (art. 16 comma 3 sul trasferimento temporaneo nello stato di emissione);
- Analoga ipotesi per il caso inverso (art. 17 comma 1);
- Mancata indicazione dei motivi a supporto di un EIO avente ad oggetto informazioni
bancarie, specie quando si tratta di acquisizione di flussi informatici o telematici. Obbligo di
consultazione con l’autorità emittente (art. 20 comma 3);
- Richiesta di operazioni sotto copertura in grado di generare la costituzione di una SIC (art.
21 comma 3);
- Ritardato arresto o ritardato sequestro(art. 22);
- Consultazione con l’autorità di emissione sulle modalità di ricezione del contenuto delle
intercettazioni (esecuzione alternativa o con la trasmissione immediata dei flussi ovvero
intercettazione e successiva trasmissione) (art. 23).
Revoca sequestro probatorio, con informazione all’autorità di emissione che può fare o non
può fare.
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