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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
La direttiva 2014/41/UE, agli artt. 30 e 31, riprende la distinzione della
convenzione del 2000 fondata sulla necessità o meno che si renda necessaria -
ai fini di eseguire l’attività di intercettazione di telecomunicazioni - l’assistenza
tecnica di un altro Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui si trovi
la persona da intercettare, senza tuttavia rimarcarne la rilevanza nei termini
espressi dalla Convenzione del 2000. Non contiene viceversa nelle sue premes-
se, una dettagliata “specifica” tecnica quale quella presente nella “relazione
esplicativa” sulla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudi-
ziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea .
(15)
(15) - La relazione del 2000 parte dal presupposto che uno Stato possieda o meno l’elemento tec-
nico decisivo per procedere ad intercettazione, ossia una “stazione di ingresso” e che quindi
potrebbe anche non essere in grado tecnicamente di procedere direttamente all’intercettazio-
ne delle telecomunicazioni effettuate o ricevute dal proprio territorio.
In caso di non disponibilità di una “stazione di ingresso”, l’alternativa ipotizzata era:
- la richiesta di assistenza ad altro Stato dotato di idonea stazione;
- la procedura del cosiddetto “telecomando” (Tale «telecomando» consente a un paese di
trasmette a distanza un ordine di intercettazione su una stazione d’ingresso situata al di fuori
del suo territorio.) Una procedura che avrebbe potuto essere affidata alla (o alle) società
(«fornitori di servizi» nella convenzione) distributrice, nei vari territori nazionali, del servizio
di telecomunicazioni satellitare, con l’obbligo per la stessa di eseguire gli ordini di intercetta-
zione legalmente richiesti dalle autorità competenti.
A distanza di quindici anni l’evoluzione tecnologica è tale per cui il quadro generale è pro-
fondamente diverso, anche se a tutt’oggi esistono ancora Stati che potrebbero presentare cri-
ticità in relazione alla disponibilità di “stazioni di ingresso”.
Prima di esaminare nel dettaglio le “risposte” elaborate, è opportuno descrivere lo “stato del-
l’arte” sul tema, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza e della dottrina. Solo dopo
avere chiarito tali aspetti, ha, in effetti, un senso verificare la correttezza e completezza delle
soluzioni adottate, considerando le possibilità “logiche” che si presentano all’interprete
(escludendo, ovviamente, il caso di intercettazioni in Italia tra utenze italiane, che non inte-
ressa in questa sede).
La chiave di lettura del problema deve essere attualmente individuata nel fatto che il gestore
nazionale di riferimento per le utenze interessate (da utilizzare quale “stazione di ingresso”)
abbia efficaci accordi di roaming con altri gestori esteri.
Proprio per non vincolare la disciplina a elementi potenzialmente e rapidamente “superati”
sul piano tecnico, si è deciso di non includere nello schema di decreto legislativo definizioni
che - in effetti - non sono contemplate neppure dal testo della direttiva.
È tuttavia opportuno, nella presente sede illustrativa, precisare che per “indirizzo di comuni-
cazione utilizzato sul territorio italiano” deve intendersi un’identità tecnica di rete in grado di
fruire dei servizi di comunicazione elettronica erogati dalla rete pubblica di comunicazioni o
da risorse di connettività allocate in Italia; in particolare poi per “assistenza tecnica richiesta
per effettuare l’intercettazione delle competenti autorità nazionali” deve intendersi la richiesta
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