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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
lità: ci troviamo di fronte ad atti investigativi o prove che, in sostanza, devono
sempre essere resi disponibili.
Va rimarcato che, per questi tipi di atti, l’art. 11 prevede non si possa
opporre il rifiuto in base alla mancanza del requisito della doppia incriminazio-
ne.
Quanto alle altre clausole di rifiuto si è scelto di seguire quasi alla lettera
la previsione della direttiva, salvo le modifiche necessarie per rendere la disci-
plina compatibile con l’ordinamento italiano .
(13)
Il rifiuto legato alla mancanza del requisito della doppia incriminazione,
non opera mai per le ipotesi criminose espressamente elencate all’art. 11.
Quest’ultimo riproduce la lista delle aree penali che, a partire dalla decisione
quadro sul mandato di arresto europeo, sono sempre state esentate dalla veri-
fica sulla doppia incriminazione (sempre che il fatto sia punito nello Stato
di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o
con una misura di sicurezza detentiva).
(13) - L’incompletezza non emendata dell’OEI o le contraddizioni in esso contenute con riguardo
all’atto richiesto ne rendono impossibile l’esecuzione e quindi costituiscono motivo di rifiuto
(si veda l’articolo 16 § 2 lettera a) della direttiva). Quanto al riferimento alle immunità (lettera
b) dell’art. 10) il rifiuto consegue all’impossibilità di rimuoverla da parte dell’autorità italiana;
la previsione va collegata a quanto stabilito dall’art. 9 che prevede: “Se per il compimento
dell’atto oggetto dell’ordine di indagine è necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore
della Repubblica ne fa tempestiva richiesta”. Tale ultima disposizione è coerente con la previ-
sione di cui al § 5 dell’articolo 11 della direttiva che attribuisce all’autorità di esecuzione la
richiesta relativa a condizione che la revoca dell’immunità dipenda dallo stesso stato di esecu-
zione. Da qui il richiamo all’autorizzazione a procedere come disciplinato dal codice di pro-
cedura penale (art. 343 e 344). La riserva per la sicurezza nazionale è formula ampia idonea a
ricomprendere le singole evenienze oggetto di descrizione casistica alla lettera b) dell’articolo
11 della direttiva. La lettera d) è idonea a disciplinare i casi di ne bis in idem, regolati nel diritto
interno dall’art. 649 c.p.p.; la locuzione usata nel testo ricalca quella analoga contenuta nel
d.lgs. n. 36 del 2016 attuativo della decisione quadro 829/2009. Quanto alla lettera f), si rileva
che per l’ordinamento interno il fenomeno che un fatto non sia previsto come reato ovvero
che non sia superata la soglia prevista per la punibilità è del tutto analogo (si veda la lettera h)
dell’articolo 11 della direttiva). La lettera f) dell’art. 10 dello schema di decreto accorpa in
un’unica previsione le lettere g) e h) dell’art. 11 della direttiva che danno entrambe luogo a una
mancanza di previsione di punibilità. La norma contempla, quindi, quale motivo di rifiuto che
«il fatto per il quale è stato emesso l’ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come
reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati
dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9 comma 5 e 11».
Sono cioè fatte salve le ipotesi delittuose indicate all’allegato D alla direttiva.
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