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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Non si prevede un termine ma la locuzione «senza ritardo» indica di per
               sé l’assenza di qualsiasi iato tra acquisizione e trasferimento. Nel comma 2 si
               prevede la possibilità che il trasferimento avvenga attraverso consegna imme-
               diata alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipino all’esecu-
               zione dell’OIE a norma dell’art. 8. Il comma 4 contempla poi la possibilità - su
               esplicita richiesta dell’autorità di emissione, e dopo averla consultata - di trasfe-
               rire oggetti, documenti e dati pertinenti a un procedimento interno. In questo
               caso, tuttavia, il trasferimento è già di per sé solo temporaneo, essendo previsto
               che esso abbia luogo a condizione che tali oggetti, documenti o dati vengano
               restituiti appena non siano più necessari nello Stato di emissione, oltre che in
               qualsiasi altro momento od occasione concordati tra l’autorità di emissione e
               l’autorità giudiziaria.


               d. Per emettere un ordine di indagine europeo va rispettato il principio della doppia incrimi-
                  nabilità? Quali sono le altre possibili cause di rifiuto?


                    È previsto il rispetto del principio di doppia incriminabilità tra i motivi di
               rifiuto della sua esecuzione (art. 10, comma, 1 lett. f) del Decreto Leg.), ma vi
               sono richieste che vanno comunque evase, nei casi aventi ad oggetto prove dal
               contenuto semplice e già disponibili nello Stato richiesto (art. 9, comma 5),
               come per i verbali di prove di altro procedimento, di audizione di persona infor-
               mata e, in generale, quando trattasi di atti non incidenti sulla libertà personale
               dell’individuo. Inoltre, un’importante deroga al principio sussiste quando l’au-
               torità giudiziaria sta procedendo per categorie di reati specificamente indicati
               (art. 11).
                    Dunque,  se  l’OIE  concerne  alcuni  tipi  di  prova,  l’esecuzione  da  parte
               dell’autorità giudiziaria è dovuta, senza doversi effettuare una verifica su solu-
               zioni diverse da quelle indicate dall’autorità emittente.
                    In sostanza, se, in linea generale, una verifica sulla possibilità di fare ricor-
               so a un atto meno intrusivo, a parità di risultato investigativo o probatorio, è
               sempre ammessa, per gli ambiti specificamente indicati nel comma 5 dell’art. 9
               l’autorità giudiziaria italiana deve, al contrario, dare seguito all’OIE emesso da
               altro Stato dell’Unione europea senza operare alcun controllo di proporziona-

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