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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
I termini sono mutuati dalla stessa direttiva: trenta giorni dalla ricezione
dell’OIE, per la decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione; novanta giorni
dalla decisione sul riconoscimento, invece, per il compimento dell’atto, con la
previsione, in caso di impossibilità di rispettare tale termine, di una consultazio-
ne con l’autorità di emissione (vedi art. 6, comma 4).
Del decreto di riconoscimento è data comunicazione alle parti nei limiti in
cui sussiste diritto di avviso, altrimenti dove sussiste solo il diritto di assistere
all’atto, senza preventivo avviso, la comunicazione è data al momento del com-
pimento dell’atto o immediatamente dopo.
È importante il contenuto del comma 1 dell’art. 6, che stabilisce obblighi
di comunicazione all’autorità di emissione quando non possa essere garantita la
riservatezza sul contenuto e sui fatti dell’ordine di indagine. Alcuni atti di inda-
gine sono ovviamente destinati alla conoscenza da parte di terzi (si pensi all’as-
sunzione di informazioni) ovvero eseguibili previo avviso, senza che ciò com-
porti necessariamente il disvelamento del contenuto dell’ordine di indagine o
dei fatti per cui procede l’autorità di emissione. Secondo la direttiva (articolo 19,
par. 2) la riservatezza è garantita tranne che ai fini e nella misura necessaria
all’esecuzione dell’atto di indagine.
Nei casi in cui secondo l’ordinamento interno, quindi, essa non possa
essere garantita per le modalità stesse di esecuzione dell’atto richiesto (si pensi
ai casi in cui il compimento dell’atto si estrinsechi in un decreto motivato del
p.m.) di ciò è data comunicazione con l’atto che attesta l’avvenuta ricezione
dell’ordine di indagine.
Con riferimento al tema dell’ammissibilità della prova, la disciplina
sull’OIE non contiene una diretta normativa, ma si limita a prevedere che l’au-
torità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indi-
cate dall’autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altri-
menti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i prin-
cipi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione (art. 9 par. 2 della
Direttiva n. 41).
La disciplina interna è tuttavia più avanzata, e contiene specifiche disposi-
zioni in materia (di cui agli artt. 33 e 36 del D. Lvo 108/2017).
In particolare, in tema di utilizzabilità è stabilito dall’art. 33 - sia dunque
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