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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Il ricorso a soluzioni probatorie alternative è necessario ove l’atto richiesto
non sia previsto dalle leggi dello Stato o quando l’atto di indagine o il mezzo di
prova o di ricerca della prova non siano consentiti dalla legge in un caso interno
analogo (ipotesi che, per alcuni tipi di prova, indicati specificamente al capo II
del d.lgs. 108/2017, possono anche condurre al rifiuto della esecuzione). In tali
circostanze, l’art. 10 fa carico all’autorità giudiziaria di verificare se sia possibile
ottenere il medesimo risultato attraverso uno strumento probatorio diverso da
quello indicato dallo Stato emittente.
L’adozione di una via probatoria alternativa è sempre dovuta quando
comporti una minore intrusività nella sfera dei diritti individuali. Prima di dare
corso alla soluzione alternativa, rispetto a quella indicata dall’autorità emittente,
occorre tuttavia che l’autorità giudiziaria italiana, come detto sopra, informi
l’autorità di emissione, per consentirle di ritirare o integrare l’OIE. Lo stesso si
richiede nel caso in cui la legge precluda di dare corso all’atto probatorio e non
sia possibile escogitare una soluzione alternativa.
e. Come si attaglia il nuovo strumento rispetto alle esigenze fondamentali di cooperazione giudiziaria?
Le due principali esigenze alle quali gli strumenti di cooperazione giudi-
ziaria devono essere funzionali sono essenzialmente quelle di assicurare un’ac-
quisizione tempestiva della prova ed il fatto che la prova ottenuta possa essere
spendibile, ossia utilizzabile nel processo a quo dalla autorità che ha formulato la
richiesta di prova.
L’ordine di indagine europeo contiene una disciplina che soddisfa la prima
delle due esigenze e risolve uno dei due principali problemi in materia di coo-
perazione giudiziaria: quello sui tempi certi nell’ottenimento della collaborazio-
ne richiesta. Infatti, l’articolo 4 stabilisce il termine entro il quale deve interve-
nire l’esecuzione secondo il disposto dell’articolo12 della direttiva.
Affinché il tutto si svolga con la tempestività attesa dall’autorità di emissione
e comunque in tempi ragionevoli (v. Considerando n. 21 della direttiva), è stabilito
che al riconoscimento si provveda entro trenta giorni o nel termine eventualmente
diverso indicato dall’autorità di emissione, collegato all’evidenza a ragioni di urgen-
za comunicate dall’autorità di emissione (comma 3 del medesimo articolo 4).
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