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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             c.  Come è strutturata la sua disciplina?


                  Sotto il profilo sistematico, la disciplina interna riflette quella della diretti-
             va n. 41 e segue la consueta partizione in procedura passiva ed attiva. In parti-
             colare, vi è un Titolo I dedicato alle “Disposizioni di principio ed alle definizio-
             ni ”, segue il Titolo II per la “Procedura passiva ” - a sua volta suddiviso in
                                                            (10)
              (9)
             (9)   - L’articolo 1 individua le finalità dell’istituto e stabilisce che il decreto legislativo n. 108 attua
                  nell’ordinamento interno la Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
                  3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale nei limiti in cui tali disposizioni non
                  sono incompatibili con i principi dell’ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fon-
                  damentali dell’Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di liber-
                  tà e di giusto processo. L’articolo 2, come chiarito nel testo, definisce l’ordine europeo di inda-
                  gine come provvedimento emesso o convalidato dall’autorità competente di uno Stato mem-
                  bro, che viene denominata “autorità di emissione”, per compiere atti specificamente indicati,
                  finalizzati all’acquisizione di elementi di prova, in uno Stato membro detto “Stato di esecuzio-
                  ne”, compresi quelli che sono già nella disponibilità dell’autorità competente dello Stato di ese-
                  cuzione. Per “autorità di emissione” s’intende qualsiasi autorità competente, secondo l’ordina-
                  mento dello Stato di emissione, a disporre l’acquisizione di elementi di prova in un procedi-
                  mento penale, o a convalidare una richiesta di acquisizione probatoria di una diversa autorità.
                  L’autorità convalidante è tenuta alla trasmissione della decisione giudiziaria e si considera auto-
                  rità competente. Infine “autorità di esecuzione” s’intende l’autorità competente a riconoscere
                  un ordine europeo di indagine e ad assicurarne l’esecuzione conformemente al presente decre-
                  to e alle procedure applicabili in un caso analogo secondo l’ordinamento interno.
             (10) - Il titolo II è dedicato alla disciplina della procedura passiva e al capo I detta regole generali atti-
                  nenti al procedimento. All’art. 4 sono indicate le attribuzioni del procuratore della Repubblica
                  presso il tribunale capoluogo del distretto del luogo in cui gli atti richiesti con OEI devono essere
                  assunti individuato di regola come competente al riconoscimento e alla esecuzione. Come detto
                  sopra ci si è orientati verso l’identificazione dell’organo competente a ricevere l’OEI nel procu-
                  ratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale l’atto o gli atti deb-
                  bono essere compiuti. Ragioni legate al rispetto del principio della cosiddetta continuità investi-
                  gativa giustificano l’assegnazione della competenza al procuratore distrettuale che si è occupato
                  della prima richiesta quando l’OEI è collegato ad una precedente richiesta. Celerità e corretta
                  identificazione dell’organo da parte dello Stato che chiede la cooperazione sottostanno alla serrata
                  disciplina dettata in caso di errata individuazione dell’autorità giudiziaria competente alla ricezio-
                  ne. Al fine d’assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati
                  membri, in ossequio a quanto stabilisce il considerando n. 21 della Direttiva, quando l’attività da
                  eseguire richiede l’autorizzazione del giudice o deve essere compiuta dal medesimo, si prevede
                  che il Procuratore distrettuale trasmetta per l’esecuzione, senza ritardo gli atti al giudice per le
                  indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto. L’intervento del giudice in fun-
                  zione di controllo è limitato agli atti che per la fase in cui perviene la richiesta impongono la sua
                  delibazione ed egli deciderà nelle forme della camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 c.p.p.

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