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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
La sua finalità principale è dunque quella di superare lo stato di frammen-
tazione tra i diversi strumenti e procedure previste nel contesto dell’UE per
l’acquisizione della prova transfrontaliera .
(8)
b. La base giuridica
L’ordine di indagine europeo ha i l suo fondamento giuridico nell’art. 82
comma 1 del Trattato Lisbona, secondo cui la cooperazione giudiziaria in mate-
ria penale tra i Paesi dell’UE deve fondarsi sul principio del mutuo riconosci-
mento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. La scelta del fondamento si
riflette sulla procedura, perché il suo funzionamento è basato sul riconoscimen-
to di un ordine investigativo emesso da un’autorità giudiziaria straniera, formu-
lato secondo alcune caratteristiche standard e recepito in uno specifico allegato,
con campi da riempire a cura della autorità che emette l’ordine. Ulteriori con-
seguenze dell’applicazione di tale principio sono il limitato ruolo delle autorità
centrali degli Stati membri, la limitata rilevanza delle cause di rifiuto, ricondotte
ad ipotesi tassative, e limitazione della regola della doppia incriminabilità, che di
regola deve essere osservata nelle procedure rogatoriali e secondo i trattati tra-
dizionali di mutua assistenza, almeno con riferimento agli atti di indagine cosid-
detti intrusivi (atti di perquisizione, sequestro, intercettazioni).
(8) - Nel Programma di Stoccolma del 2009 Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a pro-
porre un sistema globale, a seguito di una valutazione di impatto, in sostituzione di tutti gli
strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del
18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di
oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali, che contempli per quanto pos-
sibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto,
ad esplorare se vi siano altri mezzi atti a facilitare l’ammissibilità delle prove in questo campo,
esaminare se determinate misure investigative possano essere eseguite dalle autorità di contra-
sto o dalle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente/di emissione in collegamento
e di concerto con le autorità dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 89 del TFUE e, se
opportuno, presentare le necessarie proposte, valutare se e come le autorità di uno Stato mem-
bro possano ottenere informazioni rapidamente da entità private o pubbliche di un altro Stato
membro senza il ricorso a misure coercitive o grazie alle autorità giudiziarie dell’altro Stato
membro, esaminare i risultati della valutazione del mandato di arresto europeo e, ove appro-
priato, presentare proposte per aumentare l’efficacia e la protezione giuridica delle persone nel
corso della procedura di consegna, adottando un approccio graduale nei confronti degli altri
strumenti sul riconoscimento reciproco.
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