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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
materia penale tra gli Strati Membro dell’Unione Europea, firmata a Bruxelles
29 maggio 2000 di cui al D. L.vo n. 52 del 2017 ;
(7)
2. l’attuazione della Decisione Quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002
sulle squadre investigative comuni, trasposta con D. L.vo 15 febbraio 2016, n. 34;
3. l’attuazione della Decisione Quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003
sugli ordini di sequestro europei, trasposta con D. L.vo 15 febbraio 2016, n. 35;
4. l’attuazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio
2005 sull’applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie trasposta con D. L.vo 15 febbraio 2016, n. 37;
5. l’attuazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI del 27 novembre
2008 sulla messa alla prova e sulle altre forme alternative di esecuzione della
pena, trasposta con D. L.vo 15 febbraio 2016, n. 38;
6. l’attuazione della Decisione Quadro 2009/299/GAI del 26 febbraio
2009 sul processo in assenza, trasposta con D. L.vo 15 febbraio 2016, n. 31;
7. l’attuazione della Decisione Quadro 2009/829/GAI del 23 ottobre
2009 sulle misure cautelari alternative alla detenzione, trasposta con D. L.vo 15
febbraio 2016, n. 36;
8. l’attuazione della Decisione Quadro 2009/948/ GAI del 30 novembre
2009 sulla prevenzione dei conflitti di giurisdizione trasposta con D. L.vo 15
febbraio 2016, n. 29;
9. l’attuazione della Decisione Quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008
sulla rilevanza delle condanne all’estero, trasposta con D. L.vo 12 febbraio
2016, n. 73;
(7) - La ratifica della Convenzione del 2000 sulla mutua assistenza penale tra gli Stati membri
dell’UE, è avvenuta in attuazione della delega di cui alla legge n. 149 del 21 luglio 2016. In par-
ticolare, Il Consiglio dei Ministri n. 11, riunitosi nella giornata di giovedì 2 febbraio 2017, ha
approvato il decreto legislativo di attuazione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, adottata a Bruxelles il 29 maggio
2000. Sistema portante della riforma sarà il rapporto diretto tra autorità giudiziarie.
L’esecuzione delle richieste di cooperazione delle Autorità dei Paesi dell’Unione europea è stata
affidata al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto, con l’ul-
teriore compito di sollecitare il GIP quando le stesse Autorità estere richiedono che l’atto sia
eseguito nelle forme e con le garanzie proprie dell’intervento della giurisdizione. La coopera-
zione e, più nello specifico, il compimento degli atti dovrà avvenire sempre tenendo conto sia
della legge dello Stato richiedente sia dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
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