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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ne necessaria e dovuta, sia per assicurare la completezza dell’accertamento pro-
batorio, che nella prospettiva dell’efficacia complessiva della prosecution rispetto
all’obiettivo della disarticolazione dei gruppi criminali investigati.
Il modello cooperativo ha conosciuto, nel corso degli anni, una significativa
evoluzione: esso è passato da una dimensione prevalentemente intergovernativa
- avviata durante gli anni Settanta, specie nell’ambito del Consiglio d’Europa,
che ha svolto un ruolo determinante per l’evoluzione del diritto penale interna-
zionale - a una successiva, privilegiante rapporti diretti tra autorità giudiziarie ed
in cui, sia pure in modo indiretto, hanno trovato espressione le prime forme di
mutuo riconoscimento, con l’applicazione del principio del ne bis in idem. Ciò
accadeva, segnatamente, negli anni Novanta, con le regole della Convenzione di
Applicazione degli Accordi di Schengen, intese per lo più a completare e a
migliorare le precedenti convenzioni di assistenza giudiziaria, almeno per un
ristretto numero di Stati membri. Tale modello ha dunque fatto leva, per lungo
tempo, sulla ricerca di regole che agevolassero i rapporti tra Stati (e le rispettive
autorità giudiziarie), in base all’idea di fondo della collaborazione tra Stati piut-
(5)
tosto che dell’interazione tra autorità giudiziarie. Ciò significa che i procedimenti
nazionali, anche nei casi di criminalità transnazionale, sono stati condotti secon-
do una logica prevalentemente domestica, non finalizzata ad una condivisione
strategica di possibili obiettivi comuni con le autorità straniere, quanto piuttosto
alla formulazione di richieste di assistenza per la raccolta della prova all’estero.
Le rogatorie, le richieste estradizionali, il riconoscimento delle rispettive deci-
sioni, hanno rappresentato i principali strumenti attraverso cui è stata sviluppa-
ta tale forma cooperativa, di tipo “verticale”.
(5) - Va tuttavia ricordato che, pur nell’ambito del descritto modello, nel giro di pochi anni, la
Convenzione di Bruxelles tra gli Stati membri dell’UE del 29 maggio 2000 e il successivo
Protocollo aggiuntivo del 2001, il Secondo Protocollo della CEAG del Consiglio d’Europa aperto
alla firma l’11 ottobre 2011, e per le sue connotazioni di globalità, la Convenzione di Palermo
dell’O.N.U. sul crimine organizzato transnazionale del dicembre 2000, hanno contribuito a riscri-
vere le regole internazionali dell’assistenza giudiziaria, allargando le maglie delle resistenze statuali
e per tale via, moltiplicando le occasioni e le possibilità di cooperazione. Questo processo è stato
ancora più spinto a livello di Unione europea, stante il più omogeneo quadro politico-giuridico:
l’affermazione del principio del mutuo riconoscimento, introdotto a partire dal Consiglio europeo
di Tampere, recentemente costituzionalizzato all’art. 82 del Trattato di Lisbona (TFUE), è solo
uno dei più significativi elementi che denotano il cambiamento, tuttora in corso.
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