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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             ne necessaria e dovuta, sia per assicurare la completezza dell’accertamento pro-
             batorio, che nella prospettiva dell’efficacia complessiva della prosecution rispetto
             all’obiettivo della disarticolazione dei gruppi criminali investigati.
                  Il modello cooperativo ha conosciuto, nel corso degli anni, una significativa
             evoluzione: esso è passato da una dimensione prevalentemente intergovernativa
             - avviata durante gli anni Settanta, specie nell’ambito del Consiglio d’Europa,
             che ha svolto un ruolo determinante per l’evoluzione del diritto penale interna-
             zionale - a una successiva, privilegiante rapporti diretti tra autorità giudiziarie ed
             in cui, sia pure in modo indiretto, hanno trovato espressione le prime forme di
             mutuo riconoscimento, con l’applicazione del principio del ne bis in idem. Ciò
             accadeva, segnatamente, negli anni Novanta, con le regole della Convenzione di
             Applicazione  degli  Accordi  di  Schengen,  intese  per  lo  più  a  completare  e  a
             migliorare le precedenti convenzioni di assistenza giudiziaria, almeno per un
             ristretto numero di Stati membri. Tale modello ha dunque fatto leva, per lungo
             tempo, sulla ricerca di regole che agevolassero i rapporti tra Stati (e le rispettive
             autorità giudiziarie), in base all’idea di fondo della collaborazione tra Stati piut-
                                                                          (5)
             tosto che dell’interazione tra autorità giudiziarie. Ciò significa che i procedimenti
             nazionali, anche nei casi di criminalità transnazionale, sono stati condotti secon-
             do una logica prevalentemente domestica, non finalizzata ad una condivisione
             strategica di possibili obiettivi comuni con le autorità straniere, quanto piuttosto
             alla formulazione di richieste di assistenza per la raccolta della prova all’estero.
             Le rogatorie, le richieste estradizionali, il riconoscimento delle rispettive deci-
             sioni, hanno rappresentato i principali strumenti attraverso cui è stata sviluppa-
             ta tale forma cooperativa, di tipo “verticale”.

             (5) - Va  tuttavia  ricordato  che,  pur  nell’ambito  del  descritto  modello,  nel  giro  di  pochi  anni,  la
                 Convenzione  di  Bruxelles  tra  gli  Stati  membri  dell’UE  del  29  maggio  2000  e  il  successivo
                 Protocollo aggiuntivo del 2001, il Secondo Protocollo della CEAG del Consiglio d’Europa aperto
                 alla firma l’11 ottobre 2011, e per le sue connotazioni di globalità, la Convenzione di Palermo
                dell’O.N.U. sul crimine organizzato transnazionale del dicembre 2000, hanno contribuito a riscri-
                vere le regole internazionali dell’assistenza giudiziaria, allargando le maglie delle resistenze statuali
                e per tale via, moltiplicando le occasioni e le possibilità di cooperazione. Questo processo è stato
                ancora più spinto a livello di Unione europea, stante il più omogeneo quadro politico-giuridico:
                l’affermazione del principio del mutuo riconoscimento, introdotto a partire dal Consiglio europeo
                di Tampere, recentemente costituzionalizzato all’art. 82 del Trattato di Lisbona (TFUE), è solo
                uno dei più significativi elementi che denotano il cambiamento, tuttora in corso.

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