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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


                  Tutto questo pone al centro di tale percorso evolutivo, nel settore della
             cooperazione giudiziaria, il coordinamento sovranazionale quale imprescindibi-
             le modello operativo capace di porsi, forse, come alternativo alla stessa idea
             della creazione di una giurisdizione sovranazionale con organismi di tipo fede-
             rale (leggi procuratore europeo).
                  La creazione di un organismo che agevolasse il coordinamento investiga-
             tivo e, prima ancora, l’idea ad essa sottesa, si sono affermate con ritardo sullo
             scenario europeo, e sono il risultato di un lungo percorso, sfociato con la crea-
             zione di Eurojust ed il rafforzamento del quadro legale di Europol, oggi defi-
             nito con atto regolamentare. L’introduzione, nel Trattato di Amsterdam del
             1997 , del concetto di spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia tra gli
                 (6)
             obiettivi primari della costruzione europea (artt. 2-29), ha rappresentato una
             tappa  fondamentale  per  l’evoluzione  della  materia,  e  la  lotta  alla  criminalità
             organizzata ha assunto una posizione privilegiata nel nuovo titolo VI del TUE.
             Tuttavia ancora non vi era spazio per il concetto di coordinamento, solo accen-
             nato per l’azione riguardante le forze di polizia. L’entrata in vigore del Trattato
             di Lisbona segna l’avvio di una nuova fase del rapporto tra l’Unione europea e
             gli ordinamenti nazionali, e rafforza la tesi della formazione di un vero e pro-
             prio “diritto penale” dell’Unione europea, come sistema compiuto di valori,
             norme  e  principi  a  carattere  sovranazionale,  propri  della  materia  penale,  in
             grado di influenzare sempre più il legislatore nazionale, nell’ambito di un plu-
             ralismo ordinato tra le diverse fonti del diritto (sopranazionali e nazionali), inte-
             ragenti tra loro (M. Del Mas Marty).
                  Per riassumere in una frase le novità introdotte dal Trattato di Lisbona è
             stato efficacemente sostenuto che con esso l’Unione europea diviene definiti-
             vamente competente a svolgere il giudizio di necessità di pena, ma non ad eser-
             citare la potestà punitiva (Sotis). Tale condivisibile conclusione va tuttavia inte-
             grata, nel senso che il Trattato di Lisbona apre anche alla configurazione di un
             organo sopranazionale con compiti investigativi e di esercizio dell’azione penale
             (l’ufficio del Procuratore euroepo), e prevede come step intermedio l’attribu-
             zione del potere di avviare un’indagine penale in capo ad Eurojust (art. 85).

             (6) - Il Trattato di Amsterdam è stato pubblicato in GUCE n. C 340 del 10 novembre del 1997 ed
                 è entrato in vigore il 1 maggio 1999.

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