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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Tutto questo pone al centro di tale percorso evolutivo, nel settore della
cooperazione giudiziaria, il coordinamento sovranazionale quale imprescindibi-
le modello operativo capace di porsi, forse, come alternativo alla stessa idea
della creazione di una giurisdizione sovranazionale con organismi di tipo fede-
rale (leggi procuratore europeo).
La creazione di un organismo che agevolasse il coordinamento investiga-
tivo e, prima ancora, l’idea ad essa sottesa, si sono affermate con ritardo sullo
scenario europeo, e sono il risultato di un lungo percorso, sfociato con la crea-
zione di Eurojust ed il rafforzamento del quadro legale di Europol, oggi defi-
nito con atto regolamentare. L’introduzione, nel Trattato di Amsterdam del
1997 , del concetto di spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia tra gli
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obiettivi primari della costruzione europea (artt. 2-29), ha rappresentato una
tappa fondamentale per l’evoluzione della materia, e la lotta alla criminalità
organizzata ha assunto una posizione privilegiata nel nuovo titolo VI del TUE.
Tuttavia ancora non vi era spazio per il concetto di coordinamento, solo accen-
nato per l’azione riguardante le forze di polizia. L’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona segna l’avvio di una nuova fase del rapporto tra l’Unione europea e
gli ordinamenti nazionali, e rafforza la tesi della formazione di un vero e pro-
prio “diritto penale” dell’Unione europea, come sistema compiuto di valori,
norme e principi a carattere sovranazionale, propri della materia penale, in
grado di influenzare sempre più il legislatore nazionale, nell’ambito di un plu-
ralismo ordinato tra le diverse fonti del diritto (sopranazionali e nazionali), inte-
ragenti tra loro (M. Del Mas Marty).
Per riassumere in una frase le novità introdotte dal Trattato di Lisbona è
stato efficacemente sostenuto che con esso l’Unione europea diviene definiti-
vamente competente a svolgere il giudizio di necessità di pena, ma non ad eser-
citare la potestà punitiva (Sotis). Tale condivisibile conclusione va tuttavia inte-
grata, nel senso che il Trattato di Lisbona apre anche alla configurazione di un
organo sopranazionale con compiti investigativi e di esercizio dell’azione penale
(l’ufficio del Procuratore euroepo), e prevede come step intermedio l’attribu-
zione del potere di avviare un’indagine penale in capo ad Eurojust (art. 85).
(6) - Il Trattato di Amsterdam è stato pubblicato in GUCE n. C 340 del 10 novembre del 1997 ed
è entrato in vigore il 1 maggio 1999.
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