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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma
una proiezione transfrontaliera.
La connotazione di transnazionalità implica che il fatto delittuoso cui inerisce
debba considerarsi, per ciò stesso, più grave a causa del coefficiente di maggiore
pericolosità connesso alla fenomenologia della criminalità organizzata transnazio-
nale. Ecco perché il successivo art. 4 della legge del 2006 introduce una speciale
aggravante per il reato «grave» che sia commesso con il «contributo» di un gruppo
criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.
Il generico riferimento a qualunque reato, purché ad esso si accompagni
la previsione sanzionatoria contemplata dalla norma, porta a ritenere, per le
Sezioni Unite, che l’apporto causale di un gruppo siffatto possa spiegarsi nei
confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche di quella asso-
ciativa, e non dei soli reati-fine, di cui la prima costituisce il mezzo per la relativa
consumazione.
5. L’ineludibile implicazione sul piano dell’accertamento: la cooperazione
giudiziaria penale come un must. L’evoluzione del modello cooperativo
Tenuto conto del tema oggetto della presente relazione, viene omesso
completamente, in questa sede, il riferimento agli strumenti processuali ed ope-
rativi di diritto interno che toccano l’accertamento probatorio ovvero il seque-
stro e la confisca dei proventi di reato. Occorre tuttavia chiedersi se l’individua-
zione dei connotati della criminalità sopra illustrati - sempre più organizzata e
transnazionale - non abbia rilevanti implicazioni nelle strategie investigative e
processuali e nella stessa elaborazione normativa di appropriati strumenti di
contrasto.
La risposta a tale domanda è certamente positiva: dal punto di vista ope-
rativo ne discende, infatti, l’ineludibile necessità del ricorso a strumenti di coo-
perazione giudiziaria penale internazionale. In tale senso, ciò che un tempo
appariva connotato del tutto eventuale dello sviluppo investigativo del procedi-
mento nazionale - e che si rifletteva, per certi versi, nella stessa sistemazione
codicistica dei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere -, diventa opzio-
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