Page 72 - Rassegna 2017-4_4
P. 72

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    L’idea del procedere in modo coordinato, nei casi d’indagini che presentas-
               sero profili di collegamento, ovvero la possibilità di “cessioni di giurisdizione”,
               con la concentrazione dei procedimenti in capo ad un’unica autorità giudiziaria,
               sono stati approcci raramente seguiti.
                    L’affermazione,  oggi,  del  modello  operativo  del  coordinamento,  anche
               internazionale, si traduce nell’ apertura di procedimenti paralleli nei paesi inte-
               ressati da fenomeni criminali transnazionali, e costituisce oggi, la risposta più
               moderna ed efficace alla descritta evoluzione della criminalità.
                    Il procedimento parallelo può ritenersi la reazione proporzionata e com-
               prensibile all’emersione e connessione di fatti penalmente rilevanti di matrice
               unitaria,  come  accade,  tipicamente,  nella  realizzazione  di  attività  di  gestione
               delle organizzazioni criminali, ossia di condotte abitualmente ripetute, conte-
               stuali ed ubiquitarie, spesso caratterizzate da una pluralità indefinita di reati fine,
               strumentali al rafforzamento della struttura criminale o, più semplicemente, ori-
               ginati dalle attività tipiche dell’affiliazione.
                    Nell’impossibilità  di  individuare  una  giurisdizione  nazionale  unica  per
               un’organizzazione criminale operante su un territorio ultra-nazionale, attraver-
               so l’apertura dei cosiddetti procedimenti paralleli ovvero con il loro coordinamen-
               to, si sottopongono ad indagine i singoli tratti della condotta che ricadono diret-
               tamente nel territorio del singolo stato interessato.
                    In tal modo si realizza una sorta di artificiosa scissione del macro-fenome-
               no criminale, sostanzialmente unitario, nei vari segmenti individuabili sul piano
               nazionale.
                    Si pensi ad una organizzazione mafiosa che traffica in sostanze stupefa-
               centi ed impiega i proventi in imprese apparentemente lecite, ed alla possibile
               scomposizione nei singoli fatti penalmente rilevanti: “trasporto a fine di spaccio
               di stupefacenti”, “riciclaggio”, “associazione mafiosa”, ognuno con il proprio
               corredo probatorio ed ognuno radicato in una giurisdizione nazionale diversa.
               Ovviamente,  in  questo  modo,  si  rischia  di  perdere  il  significato  unitario  del
               fenomeno criminale, con deficit evidenti di efficienza, e - soprattutto - risulta
               assai complessa la circolazione degli elementi di prova, sebbene sia del tutto evi-
               dente che sussista tra di essi un formidabile rapporto di inferenza, se non addi-
               rittura di vera e propria circolarità.

               70
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77