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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


                  Tale  definizione  è  stata  recepita  nella  legge  italiana  di  ratifica  della
             Convenzione O.N.U. (legge n. 146 del 2006 che all’art. 3 contiene la definizione
             di reato transnazionale).
                  La specifica rilevanza del reato transazionale nel nostro ordinamento è
             prevista all’art. 4 della citata legge, quale circostanza aggravante, per l’ipotesi in
             cui si proceda per reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel mas-
             simo a quattro anni e nella commissione degli stessi abbia dato il suo contributo
             un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno
             Stato. In tali casi la pena è aumentata da un terzo alla metà.
                  La speciale aggravante prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146
             è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato tran-
             snazionale non coincida con l’associazione stessa. È questo il principio affermato
             dalle Sezioni Unite penali della Cassazione nella sentenza n. 18374 del 23 aprile
             2013. La questione di diritto su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pro-
             nunciarsi attiene al punto se la circostanza aggravante ad effetto speciale della
             cosiddetta transnazionalità di cui al citato art. 4 della L. 146/2006 (Ratifica ed ese-
             cuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
             organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000
             e il 31 maggio 2001) sia compatibile con il reato di associazione per delinquere
             ovvero sia applicabile ai soli reati fine. Trattasi di questione controversa che ha
             visto, nel tempo, il contrapporsi di due distinti orientamenti in giurisprudenza:
                  a) uno che ha sostenuto l’incompatibilità concettuale ed ontologica della
             speciale aggravante con l’ipotesi associativa, presupponendo detta circostanza
             l’esistenza del gruppo criminale organizzato, con la conseguenza che può acce-
             dere  ai  soli  reati  costituenti  la  diretta  manifestazione  di  attività  del  gruppo
             (cosiddetti reati-fine dell’associazione);
                  b) l’altro, sostenuto da un maggior numero di pronunce emesse da diverse
             sezioni della Cassazione, favorevole all’applicabilità della circostanza aggravante
             anche al reato associativo.
                  Sottolineano preliminarmente le Sezioni Unite che la «transnazionalità»
             non è elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie delittuosa, ma configura,
             piuttosto, una peculiare modalità di espressione riferibile a qualsivoglia delitto,
             a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilità alla

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