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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    - le relazioni tra crimine organizzato e terrorismo: il rapporto Europol, i dati di
               Eurojust e della stessa D.N.A. evidenziano anche il connubio sempre più peri-
               coloso tra terrorismo e criminalità organizzata. In particolare, si legge che “le
               investigazioni riguardanti gli attacchi terroristici a Parigi e Bruxelles, rispettiva-
               mente del novembre 2015 e marzo 2016, hanno rivelato il precedente coinvol-
               gimento di alcuni dei terroristi coinvolti nelle gravi stragi in una serie di fatti di
               criminalità comune ed organizzata ed i loro legami con clan malavitosi dediti al
               traffico di droga, così come contatti personali con gruppi criminali attivi nel
               traffico delle armi e nella produzione di documenti falsi.




               4.  La natura transnazionale delle organizzazioni criminali e la rilevanza
                  giuridica per il diritto penale


                    L’uso dei termini “crimine transnazionale e/o criminalità transnazionale”
               è avvenuto, per la prima volta, nei lavori negoziali dell’ONU in occasione del-
               l’elaborazione  della  “Naples  Political  Declaration  and  Global  Action  Plan  against
               Organized Crime”, (doc. A/49/748) adottata all’esito della Conferenza ministe-
               riale sul crimine organizzato tenutasi a Napoli nei giorni 21-23 novembre 1994.
               Esso  è  poi  comparso  nei  successivi  documenti  che  sfociarono  nella
               Convenzione di Palermo del 2000. È possibile reperire oggi una precisa base
               positiva alla categoria del delitto transnazionale, alla luce della sua definizione nor-
               mativa espressa dall’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine
               organizzato del dicembre del 2000, ancora aperta alle procedure di ratifica degli
               Stati, in cui è stata accolta una nozione estremamente ampia di delitto transna-
               zionale. Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del testo convenzionale, un reato è
               di natura transnazionale se:
                    a. è commesso in più di uno Stato;
                    b. è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazio-
               ne, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
                    c. è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale
               organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
                    d.è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

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