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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


                  - alla Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
             22 maggio 2012 sul diritto all’informazione trasposta in Italia con il decreto
             legislativo n. 10 del 1 luglio 2014;
                  - alla Direttiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
             22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento
             penale  e  nel  procedimento  di  esecuzione  del  mandato  d’arresto  europeo,  al
             diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale
             e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi
             e con le autorità consolari;
                  - alla Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo e del Consiglio
             del 26 ottobre 2016 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per inda-
             gati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate
             nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo;
                  - alla Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio
             dell’11 Maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori che sono indagati o
             imputati in procedimenti penali.
                  In questo contesto va anche ricordato il D. L.vo 15 febbraio 2016, n. 31 di
             attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
             2009,  che  modifica  le  decisioni  quadro  2002/584/GAI,  2005/214/GAI,
             2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti proces-
             suali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco
             riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.
                  Le nuove fonti in materia di diritti di difesa non sono andate esenti da cri-
             tiche (Caianiello). Molte appaiono le scelte compromissorie: per esempio, l’aver
             consentito che anche alla polizia, e non solo a un magistrato, venisse attribuito
             il potere di negare all’indagato il contatto con il difensore; ancora, l’esser rifug-
             giti dalla adozione di regole di esclusione delle prove ottenute in violazione dei
             diritti tutelati dalle direttive (ad oggi l’unica disposizione che adombra la possi-
             bilità di escludere una prova illegittimamente acquisita si trova in un testo dedi-
             cato al reciproco riconoscimento: si tratta dell’art. 31, par. 3, lett. b) della diret-
             tiva  sull’ordine  europeo  di  indagine  penale).  Inoltre,  la  tecnica  di  redazione
             appare talvolta criticabile, e non si contano le sovrapposizioni e ripetizioni, che
             sempre sono frutto di incertezze e difficoltà in sede applicativa.

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