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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- alla Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
22 maggio 2012 sul diritto all’informazione trasposta in Italia con il decreto
legislativo n. 10 del 1 luglio 2014;
- alla Direttiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento
penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al
diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale
e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi
e con le autorità consolari;
- alla Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 ottobre 2016 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per inda-
gati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate
nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo;
- alla Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’11 Maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori che sono indagati o
imputati in procedimenti penali.
In questo contesto va anche ricordato il D. L.vo 15 febbraio 2016, n. 31 di
attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI,
2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti proces-
suali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.
Le nuove fonti in materia di diritti di difesa non sono andate esenti da cri-
tiche (Caianiello). Molte appaiono le scelte compromissorie: per esempio, l’aver
consentito che anche alla polizia, e non solo a un magistrato, venisse attribuito
il potere di negare all’indagato il contatto con il difensore; ancora, l’esser rifug-
giti dalla adozione di regole di esclusione delle prove ottenute in violazione dei
diritti tutelati dalle direttive (ad oggi l’unica disposizione che adombra la possi-
bilità di escludere una prova illegittimamente acquisita si trova in un testo dedi-
cato al reciproco riconoscimento: si tratta dell’art. 31, par. 3, lett. b) della diret-
tiva sull’ordine europeo di indagine penale). Inoltre, la tecnica di redazione
appare talvolta criticabile, e non si contano le sovrapposizioni e ripetizioni, che
sempre sono frutto di incertezze e difficoltà in sede applicativa.
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