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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
7. Il superamento delle rogatorie: l’ordine di indagine europeo e il ricor-
so ad una normazione per clausole generali
Il 13 luglio 2017 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale serie generale
n. 162, il decreto legislativo n. 108 del 21 giugno 2017, che contiene le norme
per la trasposizione nell’ordinamento italiano dell’ordine di indagine europeo,
di cui alla Direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo n. 41 del 2014 (in
GUUE 1° maggio 2014, L 130/1).
Il nuovo strumento di cooperazione è entrato in vigore il 28 luglio 2017.
Con la citata direttiva 2014/41/UE, le istituzioni europee, seguendo le indica-
zioni del Programma di Stoccolma del 10-11 dicembre 2009, hanno elaborato
un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria penale basato sul principio del
mutuo riconoscimento, con cui si è inteso realizzare un sistema globale di
acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi una dimensione transfrontaliera,
tale da sostituire tendenzialmente tutti gli strumenti già esistenti nel settore,
incluse le rogatorie, da potersi utilizzare per quasi tutti i tipi di prove (cfr. con-
siderando n. 6 della Direttiva n. 41 del 2014).
a. Perché la nascita di un nuovo strumento?
L’iniziativa dell’OIE nasce dall’insoddisfazione derivante dai precedenti
innesti del principio del mutuo riconoscimento al terreno della prova penale. Vi
erano stati, infatti, già precedenti applicazioni del principio del mutuo ricono-
scimento in materia probatoria.
L’ordine di indagine europeo mira al superamento del sistema, rivelatosi
macchinoso, costituito dalla decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio
2003 - con cui si attribuiva immediato riconoscimento ai provvedimenti di bloc-
co dei beni e di sequestro probatorio (cui doveva seguire l’emissione di rogato-
ria per il trasferimento della prova raccolta nello Stato di emissione) - e dalla
successiva decisione 2008/978/GAI del 18 dicembre 2008, che delineava il
mandato europeo di ricerca della prova, quest’ultimo teso ad ottenere da uno
Stato membro “oggetti, documenti, e dati” allo scopo di utilizzarli nel procedi-
mento penale instaurato in un Paese diverso.
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