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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
                         LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


             mandato d’arresto europeo e alla decisione quadro 2008/909/GAI, nondime-
             no si è ritenuto più coerente seguire quanto previsto per l’assistenza giudiziaria
             nella nuova versione derivante dalle imminenti modifiche al codice di procedura
             penale.
                  Peraltro una simile scelta ha il vantaggio di rendere meno problematica
             l’individuazione di criteri di determinazione della competenza, anche quando gli
             atti debbano essere compiuti in distretti diversi: il procuratore della Repubblica
             presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui gli atti, oggetto di ordine
             di indagine, devono essere eseguiti, è individuato quale organo tenuto al rico-
             noscimento e alla successiva esecuzione dell’ordine. Tuttavia “quando l’autorità
             di emissione chiede che l’atto sia compiuto dal giudice o quando l’atto richiesto
             deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della
             Repubblica riconosce l’ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice
             per le indagini preliminari”.
                  L’art.  4  disciplina  anche  in  funzione  preventiva  eventuali  contrasti  di
             attribuzione tra uffici del pubblico ministero stabilendo che, se gli atti vanno
             compiuti in più distretti, provvede all’esecuzione l’ufficio presso il quale ne
             vanno eseguiti il numero maggiore ovvero quello che ha ricevuto la prima
             richiesta .
                     (11)
                  Al giudice è attribuito non il ruolo di mero esecutore della richiesta, ma gli
             è demandato il controllo non meramente formale circa la sussistenza delle con-
             dizioni per il riconoscimento dell’ordine di indagine. Sempre sotto il profilo
             della competenza, ma con riguardo alla procedura attiva, si è scelto di individua-
             re quale autorità legittimata all’emissione dell’OIE quella procedente, con un
             richiamo espresso anche alla materia delle misure di prevenzione.

             (11) - La risoluzione di eventuali conflitti è attribuita al procuratore generale presso la Corte di cas-
                  sazione. Della potenziale insorgenza del contrasto è data comunicazione all’autorità di emis-
                  sione, infatti il procuratore della Repubblica che abbia ricevuto l’ordine e lo abbia trasmesso
                  ad altra autorità sul presupposto che ad essa spetti l’esecuzione dell’OEI ha l’obbligo di
                  darne comunicazione all’autorità di emissione. Si ritiene di aver così dato attuazione all’arti-
                  colo 16 della direttiva, tanto più che, in caso di effettivo contrasto, e nelle more della sua defi-
                  nizione, l’autorità che per prima ha ricevuto l’OEI ha l’obbligo di dare comunicazione del
                  ritardo dell’esecuzione dell’ordine medesimo, in conseguenza del contrasto sollevato. In ogni
                  caso le forme di scambio spontaneo di informazioni sono idonee a garantire l’aggiornamen-
                  to circa lo stato di esecuzione della richiesta oggetto di OEI.

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