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INDAGINI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
LE VARIE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
mandato d’arresto europeo e alla decisione quadro 2008/909/GAI, nondime-
no si è ritenuto più coerente seguire quanto previsto per l’assistenza giudiziaria
nella nuova versione derivante dalle imminenti modifiche al codice di procedura
penale.
Peraltro una simile scelta ha il vantaggio di rendere meno problematica
l’individuazione di criteri di determinazione della competenza, anche quando gli
atti debbano essere compiuti in distretti diversi: il procuratore della Repubblica
presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui gli atti, oggetto di ordine
di indagine, devono essere eseguiti, è individuato quale organo tenuto al rico-
noscimento e alla successiva esecuzione dell’ordine. Tuttavia “quando l’autorità
di emissione chiede che l’atto sia compiuto dal giudice o quando l’atto richiesto
deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della
Repubblica riconosce l’ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice
per le indagini preliminari”.
L’art. 4 disciplina anche in funzione preventiva eventuali contrasti di
attribuzione tra uffici del pubblico ministero stabilendo che, se gli atti vanno
compiuti in più distretti, provvede all’esecuzione l’ufficio presso il quale ne
vanno eseguiti il numero maggiore ovvero quello che ha ricevuto la prima
richiesta .
(11)
Al giudice è attribuito non il ruolo di mero esecutore della richiesta, ma gli
è demandato il controllo non meramente formale circa la sussistenza delle con-
dizioni per il riconoscimento dell’ordine di indagine. Sempre sotto il profilo
della competenza, ma con riguardo alla procedura attiva, si è scelto di individua-
re quale autorità legittimata all’emissione dell’OIE quella procedente, con un
richiamo espresso anche alla materia delle misure di prevenzione.
(11) - La risoluzione di eventuali conflitti è attribuita al procuratore generale presso la Corte di cas-
sazione. Della potenziale insorgenza del contrasto è data comunicazione all’autorità di emis-
sione, infatti il procuratore della Repubblica che abbia ricevuto l’ordine e lo abbia trasmesso
ad altra autorità sul presupposto che ad essa spetti l’esecuzione dell’OEI ha l’obbligo di
darne comunicazione all’autorità di emissione. Si ritiene di aver così dato attuazione all’arti-
colo 16 della direttiva, tanto più che, in caso di effettivo contrasto, e nelle more della sua defi-
nizione, l’autorità che per prima ha ricevuto l’OEI ha l’obbligo di dare comunicazione del
ritardo dell’esecuzione dell’ordine medesimo, in conseguenza del contrasto sollevato. In ogni
caso le forme di scambio spontaneo di informazioni sono idonee a garantire l’aggiornamen-
to circa lo stato di esecuzione della richiesta oggetto di OEI.
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