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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
quattro Capi (il I sul procedimento, il II contenente disposizioni specifiche per
determinati atti di indagine, il III sulle intercettazioni di telecomunicazioni, il IV
sui provvedimenti di sequestro); infine il Titolo III per la “Procedura attiva” -
ripartito in due Capi, il I sulla emissione dell’ordine di indagine, il II contenente
disposizioni specifiche per singoli atti di indagine. All’interno di ciascun titolo
vi è poi una disciplina di dettaglio che si aggiunge a quella contenuta nelle
norme a carattere generale.
La necessità di intervenire con una dettagliata regolamentazione di attuazione
è collegata sia all’esigenza di delineare una disciplina coerente con la nuova con-
figurazione dell’assistenza giudiziaria in materia penale che il legislatore stava
portando avanti con altre iniziative, sia a quella di rendere, ovviamente nei limiti
di scelta consentiti dalla direttiva stessa, completa e snella la procedura tracciata
dall’ordine di indagine europeo.
Sotto il primo profilo, occorre tener presente che la legge 21 luglio 2016,
n. 149 conteneva delega al Governo per la compiuta attuazione della
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell’Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, nonché delega
al Governo, da esercitarsi nel più ampio termine di un anno, per la riforma del
libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con
le autorità straniere e il cui complesso di norme è destinato ad operare solo
dove non sia prevista una diversa regolamentazione discendente da accordi
internazionali.
L’indicazione, contenuta nella legge di delega citata con riguardo alle roga-
torie, circa l’autorità giudiziaria competente a ricevere, valutare ed eseguire la
richiesta, ha determinato un’analoga scelta in relazione all’OIE. Si è invero rite-
nuto che sarebbe stato quantomeno singolare individuare un diverso meccani-
smo di attribuzione della competenza allorché si tratti di Stati appartenenti
all’Unione europea, rispetto a quello adottato con riguardo agli altri Stati. La
maggiore omogeneità esistente tra i Paesi dell’Unione consiglia, infatti, di snel-
lire ove possibile la procedura e pertanto è sembrato del tutto inopportuno
qualsiasi appesantimento della stessa.
Invero, una possibile attribuzione di competenza alla Corte d’appello
sarebbe stato in linea con quanto in precedenza stabilito con riguardo al
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