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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               quattro Capi (il I sul procedimento, il II contenente disposizioni specifiche per
               determinati atti di indagine, il III sulle intercettazioni di telecomunicazioni, il IV
               sui provvedimenti di sequestro); infine il Titolo III per la “Procedura attiva” -
               ripartito in due Capi, il I sulla emissione dell’ordine di indagine, il II contenente
               disposizioni specifiche per singoli atti di indagine. All’interno di ciascun titolo
               vi  è  poi  una  disciplina  di  dettaglio  che  si  aggiunge  a  quella  contenuta  nelle
               norme a carattere generale.
                    La necessità di intervenire con una dettagliata regolamentazione di attuazione
               è collegata sia all’esigenza di delineare una disciplina coerente con la nuova con-
               figurazione dell’assistenza giudiziaria in materia penale che il legislatore stava
               portando avanti con altre iniziative, sia a quella di rendere, ovviamente nei limiti
               di scelta consentiti dalla direttiva stessa, completa e snella la procedura tracciata
               dall’ordine di indagine europeo.
                    Sotto il primo profilo, occorre tener presente che la legge 21 luglio 2016,
               n.  149  conteneva  delega  al  Governo  per  la  compiuta  attuazione  della
               Convenzione  relativa  all’assistenza  giudiziaria  in  materia  penale  tra  gli  Stati
               membri dell’Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, nonché delega
               al Governo, da esercitarsi nel più ampio termine di un anno, per la riforma del
               libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con
               le autorità straniere e il cui complesso di norme è destinato ad operare solo
               dove  non  sia  prevista  una  diversa  regolamentazione  discendente  da  accordi
               internazionali.
                    L’indicazione, contenuta nella legge di delega citata con riguardo alle roga-
               torie, circa l’autorità giudiziaria competente a ricevere, valutare ed eseguire la
               richiesta, ha determinato un’analoga scelta in relazione all’OIE. Si è invero rite-
               nuto che sarebbe stato quantomeno singolare individuare un diverso meccani-
               smo  di  attribuzione  della  competenza  allorché  si  tratti  di  Stati  appartenenti
               all’Unione europea, rispetto a quello adottato con riguardo agli altri Stati. La
               maggiore omogeneità esistente tra i Paesi dell’Unione consiglia, infatti, di snel-
               lire ove possibile la procedura e pertanto è sembrato del tutto inopportuno
               qualsiasi appesantimento della stessa.
                    Invero, una possibile attribuzione di competenza alla Corte d’appello
               sarebbe  stato  in  linea  con  quanto  in  precedenza  stabilito  con  riguardo  al

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