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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Solo per fare qualche esempio, il diritto alla traduzione degli atti riconosciu-
               to all’imputato è tenuto separato da quello attribuito alla vittima; l’avviso relativo
               al diritto al silenzio è menzionato nella direttiva sulla informazione all’indagato,
               ma non è ripreso nella direttiva sull’accesso a un difensore (con il risultato di non
               venire  in  concreto  prescritto  ad  hoc  a  chi  proceda  a  un  interrogatorio:  salvo
               ovviamente che sia stato fornito assieme alle altre informazioni di cui all’art. 2 dir.
               2012/13/UE, in un qualche momento della procedura, anche lontano e antece-
               dente rispetto al momento in cui l’audizione da parte della polizia o del magistrato
               abbia inizio). Ancora, l’informazione sulla natura e sui motivi dell’accusa - grosso
               modo assimilabile al fatto e alle prove previsti all’art. 65 c.p.p. - è richiamata nella
               direttiva 2012/13/UE, ma non è ripresa in quella di accesso a un difensore: in
               apparenza, si potrebbe procedere a sentire l’indagato senza previamente conte-
               stargli il fatto (purché un adempimento analogo sia stato rispettato in precedenza,
               sebbene in una sede avulsa dall’interrogatorio). Tuttavia è innegabile che anche
               sul fronte delle garanzie difensive siano stati fatti importanti passi in avanti.
                    L’evoluzione è tuttora in corso: nuovi strumenti ed organismi stanno per
               affacciarsi, a breve, sullo scenario europeo. Ci si riferisce:
                    - alla costituzione (certa) dell’Ufficio del Procuratore europeo (con proce-
               dura  legislativa  culminata  il  12  ottobre  2017  con  l’adozione  da  parte  del
               Consiglio  GAI  del  relativo  regolamento,  dopo  il  parere  favorevole  del
               Parlamento europeo e secondo la procedura di cooperazione rafforzata);
                    - al nuovo regolamento di Eurojust (per il quale è iniziata la fase finale del
               procedimento legislativo innanzi al Parlamento ed al Consiglio sulla base della
               proposta della Commissione del 13 luglio 2014);
                    - alla nuova proposta da parte della Commissione europea di direttiva per
               l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento ai provvedimenti di con-
               fisca, anche non basati su condanna;
                    - alla nuova proposta di regolamento di ECRIS estesa alle condanne pro-
               nunziate dalle autorità giudiziarie dell’Unione nei confronti dei soggetti appar-
               tenenti a Stati terzi;
                    - alla nuova proposta della Commissione per un regime di interoperabilità
               tra le varie banche dati europee (SIS, EUROPOL, EURODAC, INTERPOL);
                    - all’elaborazione della nuova (quinta) direttiva antiriciclaggio.

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