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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Solo per fare qualche esempio, il diritto alla traduzione degli atti riconosciu-
to all’imputato è tenuto separato da quello attribuito alla vittima; l’avviso relativo
al diritto al silenzio è menzionato nella direttiva sulla informazione all’indagato,
ma non è ripreso nella direttiva sull’accesso a un difensore (con il risultato di non
venire in concreto prescritto ad hoc a chi proceda a un interrogatorio: salvo
ovviamente che sia stato fornito assieme alle altre informazioni di cui all’art. 2 dir.
2012/13/UE, in un qualche momento della procedura, anche lontano e antece-
dente rispetto al momento in cui l’audizione da parte della polizia o del magistrato
abbia inizio). Ancora, l’informazione sulla natura e sui motivi dell’accusa - grosso
modo assimilabile al fatto e alle prove previsti all’art. 65 c.p.p. - è richiamata nella
direttiva 2012/13/UE, ma non è ripresa in quella di accesso a un difensore: in
apparenza, si potrebbe procedere a sentire l’indagato senza previamente conte-
stargli il fatto (purché un adempimento analogo sia stato rispettato in precedenza,
sebbene in una sede avulsa dall’interrogatorio). Tuttavia è innegabile che anche
sul fronte delle garanzie difensive siano stati fatti importanti passi in avanti.
L’evoluzione è tuttora in corso: nuovi strumenti ed organismi stanno per
affacciarsi, a breve, sullo scenario europeo. Ci si riferisce:
- alla costituzione (certa) dell’Ufficio del Procuratore europeo (con proce-
dura legislativa culminata il 12 ottobre 2017 con l’adozione da parte del
Consiglio GAI del relativo regolamento, dopo il parere favorevole del
Parlamento europeo e secondo la procedura di cooperazione rafforzata);
- al nuovo regolamento di Eurojust (per il quale è iniziata la fase finale del
procedimento legislativo innanzi al Parlamento ed al Consiglio sulla base della
proposta della Commissione del 13 luglio 2014);
- alla nuova proposta da parte della Commissione europea di direttiva per
l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento ai provvedimenti di con-
fisca, anche non basati su condanna;
- alla nuova proposta di regolamento di ECRIS estesa alle condanne pro-
nunziate dalle autorità giudiziarie dell’Unione nei confronti dei soggetti appar-
tenenti a Stati terzi;
- alla nuova proposta della Commissione per un regime di interoperabilità
tra le varie banche dati europee (SIS, EUROPOL, EURODAC, INTERPOL);
- all’elaborazione della nuova (quinta) direttiva antiriciclaggio.
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