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GAZZETTA UFFICIALE


          lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà
          stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribu-
          nale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente
          composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione
          o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e
          societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».
          2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regi-
          me delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore
          dell’amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figu-
          re affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) prevedere l’incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comun-
          que, assidua frequentazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appar-
          tiene il magistrato che conferisce l’incarico;
          b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai
          predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudizia-
          rio, in cui ha sede l’ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela,
          affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistio-
          ni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.
          3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, cor-
          redato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per
          l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
          profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decre-
          to può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta
          giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o succes-
          sivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
          integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni com-
          petenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni
          dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  può  essere
          comunque adottato.

          Art. 34. Delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestra-
          te e confiscate

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese seque-
          strate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazio-
          ne, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’in-termediazio-
          ne illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso
          all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
          2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
          a)  una  completa  ricognizione  della  normativa  vigente  in  materia  di  ammortizzatori


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