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LEGISLAZIONE


             sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue,
             a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o
             comunque degli aventi causa.
             4-novies. L’autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giu-
             dice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nomi-
             nato dal collegio stesso. L’opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è pre-
             sentata, nelle forme dell’articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudi-
             ce ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

             Art. 32. Modifica all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512

             1. All’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis è inserito il
             seguente:
             «2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte
             nell’elenco prefettizio di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n.
             44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che
             l’affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano
             dimostrate:
             a) dall’atto costitutivo dell’ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime
             dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;
             b) dalla partecipazione, nell’ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti
             commi 1-bis e 2-bis;
             c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura
             della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;
             d) dall’insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell’ente
             delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».

             Art. 33. Modifiche all’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al
             Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministra-
             tore giudiziario e di curatore fallimentare

             1. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
             n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
             «2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello,
             sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedi-
             menti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso
             il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua
             Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.
             A  tali  collegi  o  sezioni,  ai  quali  è  garantita  una  copertura  prioritaria  delle  eventuali
             carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all’organico com-
             plessivo dell’ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio
             superiore  della  magistratura  e  comunque  non  inferiore  a  tre  componenti.  Se  per  le
             dimensioni  dell’ufficio  i  magistrati  componenti  delle  sezioni  o  collegi  specializzati  in
             materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di


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