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LEGISLAZIONE
sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue,
a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o
comunque degli aventi causa.
4-novies. L’autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giu-
dice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nomi-
nato dal collegio stesso. L’opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è pre-
sentata, nelle forme dell’articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudi-
ce ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».
Art. 32. Modifica all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512
1. All’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente:
«2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte
nell’elenco prefettizio di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n.
44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che
l’affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano
dimostrate:
a) dall’atto costitutivo dell’ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;
b) dalla partecipazione, nell’ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti
commi 1-bis e 2-bis;
c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura
della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;
d) dall’insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell’ente
delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».
Art. 33. Modifiche all’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al
Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministra-
tore giudiziario e di curatore fallimentare
1. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
«2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello,
sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedi-
menti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso
il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua
Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.
A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali
carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all’organico com-
plessivo dell’ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio
superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le
dimensioni dell’ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in
materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di
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