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LEGISLAZIONE


             vedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per
             gli effetti dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
             2011, n. 159, e successive modificazioni».
             3. All’articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-
             torie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
             «f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui
             all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifica-
             zioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».
             4.  All’articolo  25-duodecies  del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  dopo  il
             comma 1 sono aggiunti i seguenti:
             «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e
             3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
             modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
             1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo
             unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si
             applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
             1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente arti-
             colo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una dura-
             ta non inferiore a un anno».

             Art. 31. Modifiche all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-
             vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

             1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modi-
             ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate
             le seguenti modificazioni:
             a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
             «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo
             444  del  codice  di  procedura  penale,  per  taluno  dei  delitti  previsti  dall’articolo  51,
             comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
             317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo
             di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli
             452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secon-
             do comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di
             materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fat-
             tispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dal-
             l’articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
             doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
             dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la
             fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
             stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
             di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
             n.  309,  e  successive  modificazioni,  dall’articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile
            2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità


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