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LEGISLAZIONE
vedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni».
3. All’articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-
torie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui
all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».
4. All’articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente arti-
colo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una dura-
ta non inferiore a un anno».
Art. 31. Modifiche all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secon-
do comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fat-
tispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dal-
l’articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la
fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità
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