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GAZZETTA UFFICIALE
ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell’articolo 10, il termine previsto dal
comma 2 dell’articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la can-
celleria del tribunale stesso».
Art. 7. Revocazione della confisca
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione defi-
nitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli arti-
coli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di
appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11 dello stesso codice:»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del
caso, ai sensi dell’articolo 46».
Art. 8. Rapporti con sequestro e confisca
1. All’articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l’ammini-
stratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già
nominato nel procedimento di prevenzione»;
b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedi-
mento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede
penale».
Art. 9. Cauzione
1. All’articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, le parole: «ai sensi dell’articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in rela-
zione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione,
che la cauzione sia pagata in rate mensili».
Art. 10. Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche
1. L’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguen-
te:
«Art. 34. (L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e
delle aziende). - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 19 o di quelli
compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall’articolo 92, ovvero
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