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LEGISLAZIONE
a) al comma 1, dopo le parole: «l’interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difen-
sore»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al
procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo
grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica
forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori
eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto
fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito
nella segreteria del procuratore generale»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tri-
bunale era incompetente territorialmente e l’incompetenza sia stata riproposta nei
motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della
Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli
elementi già acquisiti. Si applica l’articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata
avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’articolo 5 e l’eccezione sia stata ripro-
posta nei motivi di impugnazione»;
d) al comma 3, dopo le parole: «dell’interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo
difensore»;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e
2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste».
Art. 4. Sorveglianza speciale
1. All’articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
«2-bis. L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui
l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto
stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decor-
rere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sot-
toposizione agli obblighi.
2-ter. L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui
l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione
dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifi-
ca, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel
corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell’interes-
sato, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e
l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relati-
vo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 7. Se persiste
la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l’esecuzione della
misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il
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