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LEGISLAZIONE


             a) al comma 1, dopo le parole: «l’interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difen-
             sore»;
             b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
             «1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al
             procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo
             grado.  Al  termine  del  procedimento  di  primo  grado,  il  procuratore  della  Repubblica
             forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori
             eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto
             fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito
             nella segreteria del procuratore generale»;
             c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
             «2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tri-
             bunale  era  incompetente  territorialmente  e  l’incompetenza  sia  stata  riproposta  nei
             motivi  di  impugnazione  e  ordina  la  trasmissione  degli  atti  al  procuratore  della
             Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli
             elementi già acquisiti. Si applica l’articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.
             2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata
             avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’articolo 5 e l’eccezione sia stata ripro-
             posta nei motivi di impugnazione»;
             d) al comma 3, dopo le parole: «dell’interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo
             difensore»;
             e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
             «3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e
             2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste».

             Art. 4. Sorveglianza speciale

             1. All’articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono
             aggiunti i seguenti:
             «2-bis. L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui
             l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto
             stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decor-
             rere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sot-
             toposizione agli obblighi.
             2-ter. L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui
             l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione
             dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifi-
             ca, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel
             corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell’interes-
             sato, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e
             l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relati-
             vo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 7. Se persiste
             la  pericolosità  sociale,  il  tribunale  emette  decreto  con  cui  ordina  l’esecuzione  della
             misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il


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