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LEGISLAZIONE


             previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso
             per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all’espleta-
             mento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il
             procedimento  risulta  poter  disporre,  direttamente  o  indirettamente.  Il  termine  resta
             altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull’istanza di ricusa-
             zione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, inter-
             venuta durante il procedimento, fino all’identificazione e alla citazione dei soggetti pre-
             visti  dall’articolo  18,  comma  2,  nonché  durante  la  pendenza  dei  termini  previsti  dai
             commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell’articolo 7.
             2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confi-
             sca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».
             9. L’articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguen-
             te:
             «Art. 25. (Sequestro e confisca per equivalente). - 1. Dopo la presentazione della pro-
             posta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all’articolo 20, comma
             1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti
             legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca
             hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il
             proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
             2. Nei casi di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma
             1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il pro-
             cedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

             Art. 6. Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali

             1. All’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
             seguenti modificazioni:
             a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
             «1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l’ap-
             plicazione,  il  diniego  o  la  revoca  del  sequestro,  il  rigetto  della  richiesta  di  confisca
             anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restitu-
             zione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’ese-
             cuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore
             generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;
             b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
             «3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca
             emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci
             giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale ter-
             mine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte
             entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento
             diventa esecutivo; altrimenti l’esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimen-
             to di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;
             c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
             «6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche


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