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LEGISLAZIONE


             di quelli compiuti ai sensi dell’articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al
             decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’Autorità nazionale anticorruzione, sussi-
             stono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività econo-
             miche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente
             sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo
             416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l’attività di persone nei con-
             fronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale
             o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sot-
             toposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, let-
             tere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis,
             629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l’appli-
             cazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il
             tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle
             persone sopraindicate dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni
             utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività eco-
             nomiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 17 del presente decre-
             to.
             2. L’amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un
             anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non supe-
             riore  complessivamente  a  due  anni,  a  richiesta  del  pubblico  ministero  o  d’ufficio,  a
             seguito di relazione dell’amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di comple-
             tare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle
             situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.
             3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l’am-
             ministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui
             beni  e  sulle  aziende  oggetto  della  misura.  Nel  caso  di  imprese  esercitate  in  forma
             societaria,  l’amministratore  giudiziario  può  esercitare  i  poteri  spettanti  agli  organi  di
             amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale,
             tenuto  conto  delle  esigenze  di  prosecuzione  dell’attività  d’impresa,  senza  percepire
             ulteriori emolumenti.
             4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l’immissione
             dell’amministratore nel possesso e con l’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di
             commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l’impresa. Qualora
             oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici
             registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici
             registri.
             5. L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui
             all’articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in
             quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.
             6. Entro la data di scadenza dell’amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro
             di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, deli-
             bera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la con-
             testuale applicazione del controllo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, ovvero la confi-
             sca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costi-


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