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LEGISLAZIONE
di quelli compiuti ai sensi dell’articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’Autorità nazionale anticorruzione, sussi-
stono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività econo-
miche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente
sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo
416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l’attività di persone nei con-
fronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale
o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sot-
toposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, let-
tere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis,
629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l’appli-
cazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il
tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle
persone sopraindicate dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività eco-
nomiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 17 del presente decre-
to.
2. L’amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un
anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non supe-
riore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, a
seguito di relazione dell’amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di comple-
tare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle
situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l’am-
ministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui
beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma
societaria, l’amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di
amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale,
tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività d’impresa, senza percepire
ulteriori emolumenti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l’immissione
dell’amministratore nel possesso e con l’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l’impresa. Qualora
oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici
registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici
registri.
5. L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui
all’articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.
6. Entro la data di scadenza dell’amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro
di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, deli-
bera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la con-
testuale applicazione del controllo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, ovvero la confi-
sca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costi-
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