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LEGISLAZIONE
2. All’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o mag-
giori oneri, al Sistema per l’interscambio di flussi dati (SID) dell’Agenzia delle entrate e
richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».
3. Dall’attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. L’articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguen-
te:
«Art. 20. (Sequestro). - 1. Il tribunale, anche d’ufficio, con decreto motivato, ordina il
sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta
risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta spro-
porzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla
base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività
illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e
34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro
di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azien-
da ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire
gli adempimenti previsti dall’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si
estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti
del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tri-
bunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli
articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.
2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di
fissare l’udienza, il tribunale restituisce gli atti all’organo proponente quando ritiene che
le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispen-
sabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l’applicazione
del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.
3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di
legittima provenienza o dei quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o indiret-
tamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura
di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conse-
quenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
4. L’eventuale revoca del provvedimento non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli
elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 19.
5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro
sono comunicati, anche in via telematica, all’Agenzia di cui all’articolo 110 subito dopo
la loro esecuzione».
5. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «L’ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudizia-
ria»;
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