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GAZZETTA UFFICIALE
«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedi-
mento, il presidente del collegio può disporre l’esame a distanza nei casi e nei modi
indicati all’articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271»;
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o
eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l’accerta-
mento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente.
10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina
la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competen-
te; la declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti.
Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata
avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’articolo 5.
10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde
efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l’incom-
petenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell’articolo 20. Il termine pre-
visto dall’articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di seque-
stro emesso dal tribunale competente.
10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico
del proposto il pagamento delle spese processuali.
10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla
conclusione dell’udienza.
10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribu-
nale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-
sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque
non superiore a novanta giorni.
10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 154 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
4. All’articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle
esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o
in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;
b) al comma 8, dopo le parole: «all’interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo
difensore».
Art. 3. Impugnazione delle misure di prevenzione personali
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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