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LEGISLAZIONE



                   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143
             REGOLAMENTO RECANTE ADEGUAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
             AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, A NORMA DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGI-
             SLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 177
                      (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 231 del 3 ottobre 2017)

             Art. 1. Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
             febbraio 2013, n. 105
             1. All’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,
             n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e promuove la tutela degli
             interessi forestali nazionali»;
             b) al comma 2, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; rappresen-
             tanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e rac-
             cordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio interna-
             zionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui
             all’articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, trami-
             te le unità specializzate dell’Arma dei carabinieri; tenuta dell’elenco degli alberi monu-
             mentali e rilascio del parere di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio
             2013, n. 10»;
             c) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale
             generale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livel-
             lo dirigenziale generale»;
             d) al comma 3, lettera b), le parole: «alla politica forestale,» sono soppresse;
             e) al comma 3, lettera b), le parole: «usi civici» sono soppresse;
             f) al comma 3, lettera b), le parole: «ferma restando l’autonoma gestione delle stesse
             da parte del commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-
             legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995. n. 104» sono sop-
             presse;
             g) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) Direzione generale
             delle foreste: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea
             e internazionale, coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elabora-
             zione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e
             alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del
             suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in
             coerenza con quelle dell’Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione
             della biodiversità negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni gene-
             tici e delle sementi di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e inter-
             nazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adem-


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