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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


             dosi esclusivamente nell’ambito del trattamento di missione forfetario, indivi-
             duando il danno per l’Amministrazione militare nella percezione di una mag-
             giore  indennità  in  conseguenza  dell’artificioso  prolungamento  del  momento
             finale della missione, attraverso l’indicazione nel Quadro C dei fogli di viaggio
             di riferimenti temporali fittizi, quindi senza alcuna comparazione con il tratta-
             mento di missione ordinario. In effetti quest’ultimo raffronto, richiesto dai giu-
             dici di legittimità, si appalesa connotato da una marcata empiricità, posto che i
             riferimenti  fattuali  del  trattamento  ordinario  di  missione  non  potevano  che
             essere  del  tutto  astratti  e  costituire  il  portato  di  un’inevitabile  simulazione,
             segnatamente con riguardo alle spese concernenti l’alloggio e vitto.
                  Non a caso nella consulenza tecnica presa a riferimento dall’ultima sen-
             tenza della Corte Militare d’Appello, confermata dai giudici di legittimità, tali
             spese risultano determinate secondo parametri medi, proprio a causa della man-
             canza di dati reali. D’altra parte, il trattamento forfetario è per definizione più
             conveniente  di  quello  ordinario,  come  obiettato  anche  dal  Procuratore
             Generale Militare nel suo ultimo ricorso, quindi la possibilità concreta di indi-
             viduare un danno economico utilizzando come termine di paragone il tratta-
             mento ordinario è inevitabilmente limitata ai soli casi di allungamento artificio-
             so della missione particolarmente consistente (ovvero nel caso di mancato svol-
             gimento parziale o totale della missione stessa).
                  Invece, procedendo al riscontro rimanendo nell’ambito del trattamento
             forfetario - cioè calcolando le spettanze eliminando la parte di artificioso allun-
             gamento della missione e raffrontandole a quelle effettivamente percepite sulla
             base delle non veritiere dichiarazioni circa la durata della missione - il danno
             risulta economicamente apprezzabile, anche soltanto con riferimento all’allun-
             gamento di una singola missione, con la conseguente possibilità di attribuire il
             giusto rilievo penale a condotte infedeli del militare, che altrimenti ne restereb-
             bero prive nonostante la loro oggettiva gravità.
                  Va soggiunto che l’impostazione della prima sentenza di appello, risulta,
             invero, trovare riscontro in un passaggio della motivazione di altre due decisioni
             successivamente adottate dalla Corte di cassazione in casi analoghi , citate inci-
                                                                            (8)
             (8) - Cass., Sez. I, sentenze n. 4444/2015 e n. 763712015 del 15 ottobre 2014 (dep. 30 gennaio 2015
                 e 19 febbraio 2015)

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