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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  In particolare, secondo la sentenza, al fine di riscontrare la sussistenza di
             un effettivo pregiudizio per il Ministero della Difesa non si era «[…] operato
             alcun  raffronto  sull’ammontare  degli  emolumenti  spettantigli,  qualora  egli,
             com’era suo diritto, avesse optato per l’indennità ordinaria con liquidazione su
             base oraria e rimborso delle spese vive di vitto e alloggio a partire dal giorno
             antecedente l’attività svolta e secondo quanto indicato nel foglio di viaggio per
             l’inizio della missione, al fine di riscontrare o meno la minore economicità per
             l’Amministrazione della soluzione prescelta dall’imputato».
                  Di qui l’annullamento della decisione di secondo grado e il rinvio per un
             nuovo giudizio sul punto.
                  All’esito del giudizio di rinvio dopo l’annullamento, la Corte Militare di
             Appello assolveva  parzialmente,  per  alcune  delle  missioni,  confermando  la
                    (3)
             condanna per il resto. Anche tali decisioni venivano annullate dalla Corte di cas-
             sazione , avendo quest’ultima ritenuto che i giudici di merito non si fossero
                    (4)
             attenuti alle indicazioni fornite nella pronuncia di annullamento con rinvio, che
             erano nel senso di procedere specificamente a una quantificazione del danno
             economico subìto dell’Amministrazione militare sulla base dei criteri espressa-
             mente.
                  In sede di secondo giudizio di rinvio, la Corte militare d’appello perve-
                                                                                (5)
             niva alla completa assoluzione degli imputati, tendendo conto dello stretto vin-
             colo determinato dai precedenti annullamenti con rinvio e basandosi sulla rela-
             zione redatta dal consulente tecnico del Procuratore Generale Militare, deposi-
             tata a seguito di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel corso
             del giudizio di appello. In tale relazione era stato sostanzialmente “simulato” un
             trattamento di missione ordinario per la durata di ciascuna missione (con par-
             tenza il giorno prima, come consentito dal tempo richiesto dal viaggio e rientro
             effettivo, verificato attraverso il riscontro con i posizionamenti emergenti dai
             tabulati telefonici, nonché con spese calcolate sulla base dei costi medi di per-
             nottamento  desunti  dalla  tabella  degli  alberghi  convenzionati  con


             (3) - Sentenze n. 16/2015 e n. 17/2015.
             (4) - Cass., Sez. 1, sentenza n. 33901 del 23 giugno 2015 (dep. 3 agosto 2015) e Cass., Sez. 1, sen-
                 tenza n. 45354 del 23 giugno 2015 (dep. 13 novembre 2015).
             (5) - Sentenze n. 8/2016 e n. 9/2016 del 26 gnnaio 2016.

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