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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
In particolare, secondo la sentenza, al fine di riscontrare la sussistenza di
un effettivo pregiudizio per il Ministero della Difesa non si era «[…] operato
alcun raffronto sull’ammontare degli emolumenti spettantigli, qualora egli,
com’era suo diritto, avesse optato per l’indennità ordinaria con liquidazione su
base oraria e rimborso delle spese vive di vitto e alloggio a partire dal giorno
antecedente l’attività svolta e secondo quanto indicato nel foglio di viaggio per
l’inizio della missione, al fine di riscontrare o meno la minore economicità per
l’Amministrazione della soluzione prescelta dall’imputato».
Di qui l’annullamento della decisione di secondo grado e il rinvio per un
nuovo giudizio sul punto.
All’esito del giudizio di rinvio dopo l’annullamento, la Corte Militare di
Appello assolveva parzialmente, per alcune delle missioni, confermando la
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condanna per il resto. Anche tali decisioni venivano annullate dalla Corte di cas-
sazione , avendo quest’ultima ritenuto che i giudici di merito non si fossero
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attenuti alle indicazioni fornite nella pronuncia di annullamento con rinvio, che
erano nel senso di procedere specificamente a una quantificazione del danno
economico subìto dell’Amministrazione militare sulla base dei criteri espressa-
mente.
In sede di secondo giudizio di rinvio, la Corte militare d’appello perve-
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niva alla completa assoluzione degli imputati, tendendo conto dello stretto vin-
colo determinato dai precedenti annullamenti con rinvio e basandosi sulla rela-
zione redatta dal consulente tecnico del Procuratore Generale Militare, deposi-
tata a seguito di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel corso
del giudizio di appello. In tale relazione era stato sostanzialmente “simulato” un
trattamento di missione ordinario per la durata di ciascuna missione (con par-
tenza il giorno prima, come consentito dal tempo richiesto dal viaggio e rientro
effettivo, verificato attraverso il riscontro con i posizionamenti emergenti dai
tabulati telefonici, nonché con spese calcolate sulla base dei costi medi di per-
nottamento desunti dalla tabella degli alberghi convenzionati con
(3) - Sentenze n. 16/2015 e n. 17/2015.
(4) - Cass., Sez. 1, sentenza n. 33901 del 23 giugno 2015 (dep. 3 agosto 2015) e Cass., Sez. 1, sen-
tenza n. 45354 del 23 giugno 2015 (dep. 13 novembre 2015).
(5) - Sentenze n. 8/2016 e n. 9/2016 del 26 gnnaio 2016.
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