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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
A ben vedere, infatti, le due situazioni sono sostanzialmente equivalenti
dal punto di vista delle implicazioni economiche, con l’unica differenza che il
pernottamento o la fruizione dei pasti avvengono presso la propria residenza».
In definitiva, le condotte in esame erano apparse ai giudici dell’appello
delle forme di “elusione” delle logiche economiche sottostanti al trattamento
economico forfetario di missione, che potevano essere considerate moralmente
riprovevoli, e anche disciplinarmente rilevanti, ma che non attingevano l’ambito
penale.
Ciò detto in ordine al momento iniziale della missione, la Corte Militare di
Appello aveva posto in rilievo che a diverse conclusioni si doveva, invece, per-
venire riguardo alla determinazione del momento conclusivo della missione,
che solitamente non è prevedibile in anticipo e, dunque, è necessariamente affi-
data alla dichiarazione del militare interessato.
Si notava in motivazione, sul punto, che l’orario di cessazione della mis-
sione incide sulla durata della stessa, sicché una dichiarazione del militare atte-
stante un orario successivo a quello reale può avere effetto sulla quantificazione
dell’indennità spettantegli, giacché in tale ipotesi la missione risulta avere una
durata maggiore a quella effettiva e ciò può comportare la corresponsione di
un’indennità superiore a quella dovuta, come ad esempio, in caso di missioni
continuative, con il superamento della soglia di ulteriori ventiquattro ore, che
comporta il pagamento di un giorno intero di missione (per € 110,00) in luogo
della quota ridotta (€ 50,00), dovuto in caso di prosecuzione della missione per
periodi non inferiori alle dodici ore continuative, ovvero l’indebita liquidazione
dell’indennità, ove l’effettiva durata della missione fosse stata inferiore alle
dodici ore.
Quindi, in questa ipotesi, ad avviso dei giudici di secondo grado, si era in
presenza di una condotta consapevolmente fraudolenta, idonea a indurre in
errore gli addetti alla liquidazione e finalizzata al conseguimento di un illecito
profitto, costituito dalla differenza tra l’indennità che sarebbe spettata in rela-
zione alla reale durata della missione, e quella, superiore, derivante dall’artificio-
so allungamento della sua durata.
Di qui la conferma della condanna dell’imputato soltanto per gli addebiti
in cui la non veridica indicazione dell’orario di fine missione aveva determinato
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