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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
          MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI


               Ciò in quanto l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto “preten-
          dere”  dal  militare  quel  sacrificio  personale,  essendo  obbligata  a  metterlo  in
          libertà il pomeriggio precedente, in considerazione della distanza del luogo di
          missione. Il ritenere diversamente, secondo la Corte, andava considerato il por-
          tato di un approccio formalistico, che non teneva conto del fatto che l’essere il
          militare rimasto inoperoso al domicilio, invece che nella località di svolgimento
          della missione, non spostava i termini della questione e non poteva concretiz-
          zare, di per sé, un illecito penale e condurre a ravvisare un danno economico
          per l’Amministrazione Militare.
               Riflessioni analoghe i giudici di appello avevano svolto relativamente alla
          “interruzione” della missione forfetaria da parte del militare per trascorrere la
          notte al domicilio e ripartire il mattino successivo per raggiungere nuovamente
          la sede della missione, comportamento che secondo il Tribunale aveva determi-
          nato la cessazione del regime forfetario e la sua sostituzione con quello ordina-
          rio. Al riguardo era stato osservato in motivazione che «[…] una volta stabilito
          che si tratta di missione superiore alle ventiquattro ore, e che è più vantaggioso
          per l’Amministrazione il regime forfetario, non è in alcun modo possibile soste-
          nere che detti “rientri” abbiano l’effetto ravvisato dai primi giudici […] in quan-
          to il rientro nella sede di servizio distante più di novanta minuti di viaggio dalla
          sede della missione non potrebbe essere imposto dall’Amministrazione al mili-
          tare […]». I giudici avevano, in proposito, rilevato che in base alla normativa in
          vigore: «[…] il dipendente inviato in missione deve rientrare giornalmente in
          sede qualora la natura del servizio lo consenta e la località della missione non
          disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più
          veloce.» Secondo la citata sentenza, quindi, «[…] la scelta del militare in missio-
          ne di rientrare nella propria residenza, e di far ritorno in sede il mattino dopo,
          non può determinare la cessazione del regime forfetario. Quest’ultimo, in veri-
          tà, costituisce un omnicomprensivo ristoro per il disagio cui è sottoposto il mili-
          tare inviato in missione, che non può essere diversamente parametrato - meno
          che  mai  per  ravvisare  una  truffa  -  per  la  stessa  ragione  per  la  quale  non  si
          potrebbe  contestare  all’interessato  di  essersi  fatto  ospitare  sul  posto  da  un
          parente o da un amico, invece di affrontare la spesa di vitto e alloggio, così
          sostanzialmente conseguendo un’obiettiva utilità economica.


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