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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI
Ciò in quanto l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto “preten-
dere” dal militare quel sacrificio personale, essendo obbligata a metterlo in
libertà il pomeriggio precedente, in considerazione della distanza del luogo di
missione. Il ritenere diversamente, secondo la Corte, andava considerato il por-
tato di un approccio formalistico, che non teneva conto del fatto che l’essere il
militare rimasto inoperoso al domicilio, invece che nella località di svolgimento
della missione, non spostava i termini della questione e non poteva concretiz-
zare, di per sé, un illecito penale e condurre a ravvisare un danno economico
per l’Amministrazione Militare.
Riflessioni analoghe i giudici di appello avevano svolto relativamente alla
“interruzione” della missione forfetaria da parte del militare per trascorrere la
notte al domicilio e ripartire il mattino successivo per raggiungere nuovamente
la sede della missione, comportamento che secondo il Tribunale aveva determi-
nato la cessazione del regime forfetario e la sua sostituzione con quello ordina-
rio. Al riguardo era stato osservato in motivazione che «[…] una volta stabilito
che si tratta di missione superiore alle ventiquattro ore, e che è più vantaggioso
per l’Amministrazione il regime forfetario, non è in alcun modo possibile soste-
nere che detti “rientri” abbiano l’effetto ravvisato dai primi giudici […] in quan-
to il rientro nella sede di servizio distante più di novanta minuti di viaggio dalla
sede della missione non potrebbe essere imposto dall’Amministrazione al mili-
tare […]». I giudici avevano, in proposito, rilevato che in base alla normativa in
vigore: «[…] il dipendente inviato in missione deve rientrare giornalmente in
sede qualora la natura del servizio lo consenta e la località della missione non
disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più
veloce.» Secondo la citata sentenza, quindi, «[…] la scelta del militare in missio-
ne di rientrare nella propria residenza, e di far ritorno in sede il mattino dopo,
non può determinare la cessazione del regime forfetario. Quest’ultimo, in veri-
tà, costituisce un omnicomprensivo ristoro per il disagio cui è sottoposto il mili-
tare inviato in missione, che non può essere diversamente parametrato - meno
che mai per ravvisare una truffa - per la stessa ragione per la quale non si
potrebbe contestare all’interessato di essersi fatto ospitare sul posto da un
parente o da un amico, invece di affrontare la spesa di vitto e alloggio, così
sostanzialmente conseguendo un’obiettiva utilità economica.
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