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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI
l’indennità forfetaria erogata o chiesta dal militare rispetto al trattamento
ordinario, ritenuta non correttamente effettuata da entrambi i giudici di
merito.
Osservava, nello specifico, la Corte di cassazione che «[…] nel delitto di
truffa, mentre il requisito dell’ingiusto vantaggio dell’agente o di terzi può inclu-
dere in sé qualsiasi utilità o incremento patrimoniale, anche a carattere non
strettamente pecuniario, l’elemento del danno deve avere necessariamente con-
tenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non
soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre - mediante la “cooperazione
artificiosa della vittima” che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore
del reato, compie l’atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte
della stessa […]. Perché sia perfezionata la fattispecie occorre, dunque, un effet-
tivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno
emergente o del lucro cessante».
Si diceva, ancora, in sentenza che la Corte Militare di Appello aveva cor-
rettamente ritenuto che, per essere stato l’imputato inviato in missione con
messa in libertà da parte del proprio Comando sin dal giorno antecedente l’ini-
zio della concreta attività alla quale doveva prendere parte ed essendogli stato
richiesto di affrontare percorso superiore ai novanta chilometri, non poteva esi-
gersi la partenza il giorno stesso di espletamento dell’attività fuori sede.
Soggiungevano, sul punto, i giudici di legittimità che dall’imputazione risultava,
invece, che il calcolo effettuato in sede investigativa era stato condotto in base
soltanto agli orari determinati sulla scorta dei dati telefonici, sottraendo, dun-
que, dal periodo indicato dall’imputato i rientri notturni e comunque le perma-
nenze all’abitazione prima di ciascun viaggio e si era, così ottenuta una durata
inferiore alle ventiquattrore o ai loro multipli, che, secondo il Procuratore
Generale Militare ricorrente, avrebbe dovuto costituire l’unico criterio legale di
valutazione anche per le condotte che la Corte di Appello aveva ritenuto, inve-
ce, insussistenti.
Ciò affermato, la Corte di cassazione riteneva, però, che da tali fondate e
argomentate osservazioni la Corte Militare di Appello non aveva tratto le dovu-
te conclusioni in riferimento al pregiudizio patrimoniale risentito dalla stessa
parte lesa.
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