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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
          MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI


          l’indennità  forfetaria  erogata  o  chiesta  dal  militare  rispetto  al  trattamento
          ordinario,  ritenuta  non  correttamente  effettuata  da  entrambi  i  giudici  di
          merito.
               Osservava, nello specifico, la Corte di cassazione che «[…] nel delitto di
          truffa, mentre il requisito dell’ingiusto vantaggio dell’agente o di terzi può inclu-
          dere  in  sé  qualsiasi  utilità  o  incremento  patrimoniale,  anche  a  carattere  non
          strettamente pecuniario, l’elemento del danno deve avere necessariamente con-
          tenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non
          soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre - mediante la “cooperazione
          artificiosa della vittima” che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore
          del reato, compie l’atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte
          della stessa […]. Perché sia perfezionata la fattispecie occorre, dunque, un effet-
          tivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno
          emergente o del lucro cessante».
               Si diceva, ancora, in sentenza che la Corte Militare di Appello aveva cor-
          rettamente  ritenuto  che,  per  essere  stato  l’imputato  inviato  in  missione  con
          messa in libertà da parte del proprio Comando sin dal giorno antecedente l’ini-
          zio della concreta attività alla quale doveva prendere parte ed essendogli stato
          richiesto di affrontare percorso superiore ai novanta chilometri, non poteva esi-
          gersi  la  partenza  il  giorno  stesso  di  espletamento  dell’attività  fuori  sede.
          Soggiungevano, sul punto, i giudici di legittimità che dall’imputazione risultava,
          invece, che il calcolo effettuato in sede investigativa era stato condotto in base
          soltanto agli orari determinati sulla scorta dei dati telefonici, sottraendo, dun-
          que, dal periodo indicato dall’imputato i rientri notturni e comunque le perma-
          nenze all’abitazione prima di ciascun viaggio e si era, così ottenuta una durata
          inferiore  alle  ventiquattrore  o  ai  loro  multipli,  che,  secondo  il  Procuratore
          Generale Militare ricorrente, avrebbe dovuto costituire l’unico criterio legale di
          valutazione anche per le condotte che la Corte di Appello aveva ritenuto, inve-
          ce, insussistenti.
               Ciò affermato, la Corte di cassazione riteneva, però, che da tali fondate e
          argomentate osservazioni la Corte Militare di Appello non aveva tratto le dovu-
          te conclusioni in riferimento al pregiudizio patrimoniale risentito dalla stessa
          parte lesa.


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