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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI
un artificioso allungamento della durata della stessa, con il conseguimento di
una indennità superiore a quella dovuta.
Avverso la decisione era stato ricorso per cassazione sia dal difensore che
dal Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello.
Il primo ricorrente aveva contestato che la legge n. 836 del 1973, al
comma 1 dell’art. 8, prescrive che l’ora ed il giorno di inizio della missione deb-
bano risultare dal provvedimento che ha disposto la missione e quelli di con-
clusione da dichiarazioni dell’ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è
svolta la missione. Pertanto, secondo il difensore ricorrente, le dichiarazioni del-
l’interessato non avrebbero il potere di modificare in suo favore la durata del
servizio.
Inoltre, sempre secondo il ricorrente, la sentenza non aveva replicato a
tutti i rilievi formulati nell’appello circa l’assenza di dolo in ragione della volontà
dell’imputato di consentire un risparmio all’Amministrazione e l’avvenuta liqui-
dazione dell’indennità di missione in modo corretto e secondo legge, indipen-
dentemente da qualsiasi dichiarazione del ricorrente. Nel ricorso venivano
mosse ulteriori censure sulla completezza e logicità della motivazione della sen-
tenza in ordine ai riscontri sull’effettiva durata delle missioni oggetto dell’impu-
tazione, che qui non rilevano, essendo estranee alle questioni di diritto afferenti
all’accertamento della sussistenza nella specie di un danno economico per
l’Amministrazione.
Il Procuratore Generale Militare, riguardo al profilo che qui interessa,
aveva lamentato che la Corte militare di Appello avesse ritenuto ininfluente
l’indicazione, relativamente al momento di inizio della missione, di orari e
giorni diversi da quelli di effettiva intrapresa del viaggio per raggiungere il
luogo di espletamento della missione stessa e dell’eventuale interruzione per
il periodo notturno della permanenza in tale luogo, sottolineando il contrasto
con il disposto del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, art. 7, comma 9, secondo il
quale l’indennità forfetaria di missione viene erogata per ristorare il militare
delle spese sostenute, nel presupposto della sua effettiva presenza per venti-
quattro ore consecutive nel luogo di svolgimento della missione, a prescinde-
re dai profili temporali della concreta prestazione di attività di servizio fuori
sede.
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