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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
          MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI


          un artificioso allungamento della durata della stessa, con il conseguimento di
          una indennità superiore a quella dovuta.
               Avverso la decisione era stato ricorso per cassazione sia dal difensore che
          dal Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello.
               Il  primo  ricorrente  aveva  contestato  che  la  legge  n.  836  del  1973,  al
          comma 1 dell’art. 8, prescrive che l’ora ed il giorno di inizio della missione deb-
          bano risultare dal provvedimento che ha disposto la missione e quelli di con-
          clusione da dichiarazioni dell’ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è
          svolta la missione. Pertanto, secondo il difensore ricorrente, le dichiarazioni del-
          l’interessato non avrebbero il potere di modificare in suo favore la durata del
          servizio.
               Inoltre, sempre secondo il ricorrente, la sentenza non aveva replicato a
          tutti i rilievi formulati nell’appello circa l’assenza di dolo in ragione della volontà
          dell’imputato di consentire un risparmio all’Amministrazione e l’avvenuta liqui-
          dazione dell’indennità di missione in modo corretto e secondo legge, indipen-
          dentemente  da  qualsiasi  dichiarazione  del  ricorrente.  Nel  ricorso  venivano
          mosse ulteriori censure sulla completezza e logicità della motivazione della sen-
          tenza in ordine ai riscontri sull’effettiva durata delle missioni oggetto dell’impu-
          tazione, che qui non rilevano, essendo estranee alle questioni di diritto afferenti
          all’accertamento  della  sussistenza  nella  specie  di  un  danno  economico  per
          l’Amministrazione.
               Il Procuratore Generale Militare, riguardo al profilo che qui interessa,
          aveva lamentato che la Corte militare di Appello avesse ritenuto ininfluente
          l’indicazione,  relativamente  al  momento  di  inizio  della  missione,  di  orari  e
          giorni diversi da quelli di effettiva intrapresa del viaggio per raggiungere il
          luogo di espletamento della missione stessa e dell’eventuale interruzione per
          il periodo notturno della permanenza in tale luogo, sottolineando il contrasto
          con il disposto del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, art. 7, comma 9, secondo il
          quale l’indennità forfetaria  di missione viene erogata per ristorare il militare
          delle spese sostenute, nel presupposto della sua effettiva presenza per venti-
          quattro ore consecutive nel luogo di svolgimento della missione, a prescinde-
          re dai profili temporali della concreta prestazione di attività di servizio fuori
          sede.


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