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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  Inoltre, secondo il ricorrente, i giudici di appello erano incorsi anche nel-
             l’erronea applicazione dell’art. 8 della legge 18 dicembre 1973 n. 836, il quale
             stabilisce che il giorno e l’ora di inizio della missione devono risultare dal prov-
             vedimento con cui la missione è disposta, a significare non che la liquidazione
             avviene in riferimento agli estremi temporali indicati dall’autorità che ordina la
             missione, ma che da quel momento il dipendente è autorizzato ad allontanarsi
             dalla sede di servizio per raggiungere quella destinazione, mentre la liquidazione
             deve avvenire in base ai dati ricavabili dai fogli di viaggio, che nel caso di specie
             riportava dati non veritieri per prolungare fittiziamente la durata della missione
             ad almeno ventiquattro ore.
                  Quindi, ad avviso del Procuratore Generale Militare, in tutti i casi in cui il
             militare aveva indicato falsamente orari di inizio e di conclusione delle missioni,
             percependo emolumenti in misura superiore a quanto dovuto, risultava integra-
             to il delitto di truffa militare contestato ed erroneamente escluso dai giudici di
             appello.
                  La Corte di cassazione accoglieva entrambi i ricorsi, annullando la deci-
                                        (2)
             sione di merito. In primo luogo, i giudici di legittimità osservavano che dal com-
             plesso della normativa e delle Circolari in materia si ricava che il militare deve
             compilare  il  Quadro  C  del  foglio  di  viaggio  con  l’indicazione  analitica  degli
             estremi temporali di durata della missione in riferimento al momento di intra-
             presa del viaggio di andata e di ritorno, proprio al fine di poterne desumere la
             reale protrazione oraria dell’impegno effettivo richiestogli. Ciò in quanto i rela-
             tivi dati temporali non potrebbero essere ricavati né dal momento di inizio della
             missione, che non garantisce la reale immediata partenza verso la sede del ser-
             vizio temporaneo, ne’ dal visto di arrivo e di partenza apposto dall’ufficio mili-
             tare presso il quale si è compiuta la missione stessa per individuare il momento
             di effettiva presenza e di cessata presenza del dipendente in quel luogo, in quan-
             to in entrambi i casi i predetti visti non possono tenere conto del lasso tempo-
             rale necessario per il trasferimento dalla e sino alla sede di servizio ordinaria o
             alla dimora.
                  Il profilo di maggior interesse dell’impostazione dei giudici di legittimi-
             tà è, però, quello che concernente la verifica dei profili di economicità del-

             (2) - Cass., Sez. 1, sentenze n. 39544 e n. 39545 del 13 giugno 2014 (dep. 25 settembre 2014).

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