Page 186 - Rassegna 2017-4_4
P. 186
CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Inoltre, secondo il ricorrente, i giudici di appello erano incorsi anche nel-
l’erronea applicazione dell’art. 8 della legge 18 dicembre 1973 n. 836, il quale
stabilisce che il giorno e l’ora di inizio della missione devono risultare dal prov-
vedimento con cui la missione è disposta, a significare non che la liquidazione
avviene in riferimento agli estremi temporali indicati dall’autorità che ordina la
missione, ma che da quel momento il dipendente è autorizzato ad allontanarsi
dalla sede di servizio per raggiungere quella destinazione, mentre la liquidazione
deve avvenire in base ai dati ricavabili dai fogli di viaggio, che nel caso di specie
riportava dati non veritieri per prolungare fittiziamente la durata della missione
ad almeno ventiquattro ore.
Quindi, ad avviso del Procuratore Generale Militare, in tutti i casi in cui il
militare aveva indicato falsamente orari di inizio e di conclusione delle missioni,
percependo emolumenti in misura superiore a quanto dovuto, risultava integra-
to il delitto di truffa militare contestato ed erroneamente escluso dai giudici di
appello.
La Corte di cassazione accoglieva entrambi i ricorsi, annullando la deci-
(2)
sione di merito. In primo luogo, i giudici di legittimità osservavano che dal com-
plesso della normativa e delle Circolari in materia si ricava che il militare deve
compilare il Quadro C del foglio di viaggio con l’indicazione analitica degli
estremi temporali di durata della missione in riferimento al momento di intra-
presa del viaggio di andata e di ritorno, proprio al fine di poterne desumere la
reale protrazione oraria dell’impegno effettivo richiestogli. Ciò in quanto i rela-
tivi dati temporali non potrebbero essere ricavati né dal momento di inizio della
missione, che non garantisce la reale immediata partenza verso la sede del ser-
vizio temporaneo, ne’ dal visto di arrivo e di partenza apposto dall’ufficio mili-
tare presso il quale si è compiuta la missione stessa per individuare il momento
di effettiva presenza e di cessata presenza del dipendente in quel luogo, in quan-
to in entrambi i casi i predetti visti non possono tenere conto del lasso tempo-
rale necessario per il trasferimento dalla e sino alla sede di servizio ordinaria o
alla dimora.
Il profilo di maggior interesse dell’impostazione dei giudici di legittimi-
tà è, però, quello che concernente la verifica dei profili di economicità del-
(2) - Cass., Sez. 1, sentenze n. 39544 e n. 39545 del 13 giugno 2014 (dep. 25 settembre 2014).
184

